MODELLO ORGANIZZATIVO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE | GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 S.R.L. Piazzale Dante Alighieri n. 5- 74121-Taranto (TA) p.iva 02909280733 PARTE GENERALE DEFINIZIONI Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive integrazioni; Modello: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo; Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società; Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti apicali; Organismo di Vigilanza (OdV): l’organismo di cui all’art. 6, lettera b) del Decreto; TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza) Reati presupposto: specifici reati individuati dal Decreto da cui può derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, nonché, per quanto ad essi assimilabili, gli specifici illeciti amministrativi in relazione ai quali è prevista l’applicazione delle norme contenute nello stesso Decreto; Società: C. 1927 S.r.l.; Key Officers: i responsabili delle unità organizzative coinvolte nelle Attività Sensibili; UO: Unità Organizzativa ovvero raggruppamento di risorse aziendali preposte al presidio di un insieme di attività, omogenee per contenuto e competenze necessarie alla loro esecuzione, dipendente da un Responsabile. Attività sensibili: attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto; Destinatari: tutti i soggetti ai quali è rivolto il Modello di Organizzazione: Soci, Amministratori, Sindaci, Direttori, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, e terzi con rapporti continuativi LA STRUTTURA DELLA SOCIETA’ 1.1. L’OGGETTO La Società ha per oggetto l’esercizio di attività sportive, ivi comprese quelle accessorie, connesse e strumentali come, in particolare, la formazione, preparazione e gestione di squadre di calcio, nonché la promozione e organizzazione di gare, tornei, spettacoli, franchising, gestione di bar e ogni altra attività calcistica in genere. 1.2. LA GOVERNANCE E L’ORGANIZZAZIONE La Società ha sede legale in Taranto al Piazzale Dante Alighieri n. 5. L’Organo Amministrativo è composto da un Amministratore Unico. L’Amministratore Unico è ALFONSO SALVATORE Segretario Generale: Sig. SIGRISI MARIAGRAZIA Team Manager: Sig. GIOVE GIUSEPPE IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 2.1. PREMESSA La società Taranto F.C. 1927 S.r.l. (di seguito “la Società” o “Taranto F.C. 1927”) ha ritenuto conforme alla propria politica procedere alla formalizzazione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “Modello”) in conformità all’art. 6 del D.lgs. 231/2001. A tal fine la Società ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e dei presidi già adottati alle finalità previste dal Decreto. Il presente Modello, redatto all’esito di un complesso iter di analisi, valutazione e contenimento del rischio-reato si propone di essere uno strumento di guida per l’esercizio di condotte ispirate a principi eticamente e legalmente conformi. 2.2. NORMATIVA Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “D.lgs. 231/2001”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300 ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa da reati a carico degli Enti. Gli Enti nei cui confronti trova applicazione il decreto sono tutte le società, le associazioni con o senza personalità giuridica, gli enti pubblici economici e gli enti privati concessionari di un servizio pubblico. Secondo l’introdotta disciplina anche le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati quando siano commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da parte di esponenti dei vertici aziendali (i cd. apicali) e da coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza di questi ultimi. La responsabilità amministrativa da reato degli Enti è autonoma e si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il fatto. Tale estensione della responsabilità mira a coinvolgere le società in una gestione eticamente conforme del proprio operato e della propria condotta. 2.3. I REATI PRESUPPOSTO L’Ente può essere chiamato a rispondere solo in relazione a determinati reati richiamati dal Decreto. Dalla data di entrata in vigore, la normativa ha subito numerose interpolazioni che hanno ampliato il catalogo dei cd. reati presupposto. Per una più approfondita analisi e per l’elenco dei reati si veda la “Parte Speciale” del presente Modello. 2.4. AUTORI DEL REATO: APICALI E SOTTOPOSTI ALL’ALTRUI DIREZIONE La Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente stesso (art. 5 comma 1, lett. a) D.lgs. 231/2001). da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti apicali (art. 5 comma 1, lett. b) D.lgs. 231/2001). Anche i soggetti esterni all’Ente, quali ad esempio consulenti o figure che operano in outsourcing, rientrano nelle categorie sopra citate quando, anche di fatto, provvedano alla gestione di un’unità organizzativa dell’Ente. Per espressa previsione normativa, l’Ente non risponde se le persone su indicate abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 2.5. APPARATO SANZIONATORIO Le sanzioni previste dal Decreto sono: la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza. 2.5.1. La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su “quote”. Il numero delle quote, non inferiore a cento e non superiore a mille, di importo variabile tra euro 258,22 ed euro 1.549,37, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell’ente, dall’attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto ed attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti. La pena pecuniaria può essere ridotta se l’Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, dimostri di aver adottato idoneo Modello di organizzazione, gestione e controllo. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice tiene, altresì, conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione. 2.5.2. Le sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria e possono consistere in: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive si applicano se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni: ▪ l’ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative; ▪ in caso di reiterazione degli illeciti. Le sanzioni interdittive non si applicano qualora l’Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: ▪ abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia efficacemente adoperato in tal senso); ▪ abbia messo a disposizione dell’autorità giudiziaria il profitto del reato; ▪ abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi. 2.5.3. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna e consiste nell’acquisizione da partedello Stato del prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro o altre utilità di valore equivalente; la pubblicazione della sentenza di condanna avviene in uno o più giornali indicati dal giudice, nonché mediante affissione nel Comune ove l’Ente ha la sede principale. 2.6. LA CONDIZIONE ESIMENTE: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 2.6.1. L’art. 6 del Decreto contempla una forma di “esonero” da responsabilità dell’Ente se questi dimostri che: l’Organo dirigente (la cd. Governance) abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (cd. Organismo di Vigilanza) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza. La Società, dunque, dovrà dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati provando la sussistenza dei requisiti sopra elencati e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”. 2.6.2. Il Modello opera quale esimente solo se idoneo alla prevenzione dei reati presupposto e solo se efficacemente attuato. Il Decreto non indica analiticamente le caratteristiche ed i contenuti del Modello ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale e alcuni elementi essenziali del suo contenuto minimo. In generale, il Modello deve prevedere in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. In particolare, il Modello deve: individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. attività sensibili); prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente, in relazione ai reati da prevenire; individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati; prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli; introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. 2.6.3. Con riferimento all’efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede la necessità di una verifica periodica e di una modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’Ente. 2.7. I REATI COMMESSI ALL’ESTERO In forza dell’art. 4 del Decreto, l’Ente può essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione a reati presupposto commessi all’estero, sempre che siano soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti dal Decreto. Il Decreto, tuttavia, condiziona la possibilità di perseguire l’ente per reati commessi all’estero all’esistenza dei seguenti ulteriori presupposti: che lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non proceda già nei confronti dell’ente; che l’ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano; che il reato sia stato commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’Ente; che sussistano le condizioni di procedibilità previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 del codice penale. 2.8. IL SINDACATO DI IDONEITÀ L’accertamento della responsabilità della Società, attribuito al giudice penale, avviene mediante (i) la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell’ente; (ii) il sindacato di idoneità sul Modello organizzativo adottato. Il sindacato del giudice circa l’astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della cd. “prognosi postuma”. Va giudicato idoneo a prevenire o scongiurare la commissione di un reato quel Modello che potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi. 2.9. FINALITA’ DEL MODELLO La Taranto F.C. 1927, nell’intento di assicurare condizioni di correttezza, integrità e trasparenza nellaconduzione della propria attività, ha ritenuto di attuare un programma di analisi dei propri strumentiorganizzativi, di gestione e controllo, di verificare la corrispondenza delle procedureaziendali già in essere alle finalità previste dal D.Lgs. 231/2001 e di procedere pertanto all’adozionedel Modello di Organizzazione secondo i dettami di Legge. Il Modello di Organizzazione ha quale finalità precipua la prevenzione del rischio di impresa connessoalla responsabilità delle persone giuridiche per i reati così come previsto dal D.Lgs.231/2001. Obiettivo correlato deve individuarsi nella riduzione delle possibilità di commissione di reati all’internodella realtà societaria. Il Modello si propone, dunque, mediante l’individuazione delle aree cosiddette a rischio e deicorrelati processi sensibili, le seguenti finalità: perseguire la consapevolezza in tutti coloro che operano all’interno della Società di poter incorrere, in caso di condotte non conformi alle norme ed alle procedure aziendali ed alle disposizioni normative comunemente applicate, in illeciti passibili di conseguenze penali edisciplinari sotto il profilo personale nonché di gravose conseguenze per la società ribadire che tali condotte illecite sono condannate dal Taranto F.C. 1927 in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di Legge, anche ai principi etici e sociali ai quali la società intende rigorosamente attenersi nell’assolvimento della propria attività e della propria missione consentire alla Società, attraverso l’azione costante di controllo dell’Organismo di Vigilanza, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare il compimento di fatti direato. Il Modello, al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, presuppone: un’attività di formazione e di diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole di condotta indicate dalla società il costante monitoraggio ed aggiornamento della mappatura delle aree di rischio e dei processisensibili l’istituzione dell’Organismo di Vigilanza e l’attribuzione allo stesso di specifici compiti di controllo sull’efficace e corretto funzionamento del Modello di Organizzazione, anche attraverso la predisposizione di risorse aziendali adeguate ai compiti conferitigli la verifica e la documentazione delle operazioni sensibili, nel rispetto del principio della tracciabilità l il rispetto del principio della separazione delle funzioni la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate la verifica del Modello di Organizzazione stesso ed il suo aggiornamento costante La Società coltiva altresì l’obiettivo di colpire con adeguate misure sanzionatorie ogni condottaillecita attraverso l’attività di controllo costante dell’Organismo di Vigilanza e la predisposizionedi un adeguato sistema disciplinare. 2.10. LA STRUTTURA DEL MODELLO DEL TARANTO F.C. 1927 Il Modello è, pertanto, così strutturato: – Parte Generale – Parte Speciale La Parte Generale contiene: cenni sulla società introduzione al D.lgs. 231/01 organismo di vigilanza diffusione e conoscenza del Modello Codice Etico Codice di Comportamento Sistema disciplinare La Parte Speciale contiene: introduzione relativa alla metodologia seguita nella mappatura dei rischi analisi dei profili di rischio relativi ai singoli reati con riferimento ai processi sensibili identificazione delle aree di rischio e delle misure di prevenzione procedure organizzative che stabiliscano i principi e le regole di buon governo e di contenimento dei rischi L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali della Società ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti. L’ORGANISMO DI VIGILANZA 1. FUNZIONE In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, è istituito uno specifico organismo societario (Organismo di Vigilanza, OdV) con il compito di vigilare continuativamente sull’efficace funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento, proponendo all’Organo amministrativo modifiche e/o integrazioni in tutti i casi in cui – ai sensi del punto 10 (sez. B) – ciò si renda necessario. REQUISITI I componenti dell’OdV devono essere dotati dei requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e indipendenza indicati nel presente Modello. L’OdV deve svolgere le funzioni ad esso attribuite garantendo la necessaria continuità di azione. 2.1. Onorabilità I componenti dell’OdV sono individuati tra soggetti dotati dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dal D. M. del 30 marzo 2000 n. 162 per i membri del Collegio Sindacale di società quotate, adottato ai sensi dell’art. 148 comma 4 del TUF. Costituisce in ogni caso causa di ineleggibilità o di decadenza dall’OdV: ▪ la sentenza di condanna (o di patteggiamento), ancorché non passata in giudicato, per uno dei reati presupposto previsti dal Decreto o, comunque, la sentenza di condanna (o di patteggiamento), ancorché non passata in giudicato, ad una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese; ▪ l’irrogazione di una sanzione da parte della CONSOB, per aver commesso uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato, di cui al TUF. L’eventuale riforma della sentenza di condanna (o di patteggiamento) non definitiva determina il superamento della causa di ineleggibilità ma non incide sull’intervenuta decadenza dalla carica. 2.2. Professionalità L’OdV deve essere composto da soggetti dotati di specifiche competenze nelle attività di natura ispettiva, nell’analisi dei sistemi di controllo e in ambito giuridico (in particolare penalistico), affinché sia garantita la presenza di professionalità adeguate allo svolgimento delle relative funzioni. Ove necessario, l’OdV può avvalersi anche dell’ausilio e del supporto di competenze esterne, per l’acquisizione di peculiari conoscenze specialistiche. 2.3. Autonomia e indipendenza L’OdV è dotato nell’esercizio delle sue funzioni di autonomia ed indipendenza dagli organi societari e dagli altri organismi di controllo interno. L’OdV dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo di spesa annuale, approvato dall’Organo amministrativo, su proposta dell’Organismo stesso. Le attività poste in essere dall’OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale. L’OdV deve essere composto in maggioranza da soggetti privi di qualsiasi altro rapporto con la Società ovvero con altre società controllate (ad eccezione del ruolo di componente dell’Organismo di Vigilanza o di membro del Collegio Sindacale in una o più Società controllate). Gli eventuali membri interni non devono in ogni caso svolgere alcun ruolo operativo all’interno della Società ovvero di altre società controllate. Nell’esercizio delle loro funzioni i membri dell’OdV non devono trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse derivanti da qualsivoglia ragione di natura personale, familiare o professionale. In tale ipotesi essi sono tenuti ad informare immediatamente gli altri membri dell’Organismo e devono astenersi dal partecipare alle relative deliberazioni. Le funzioni dell’OdV possono essere affidate anche al Collegio Sindacale della Società. 2.4. Continuità d’azione L’OdV deve essere in grado di garantire la necessaria continuità nell’esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso la calendarizzazione dell’attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali. 2.5. Composizione, nomina e permanenza in carica L’OdV della Società è composto in forma monocratica. L’OdV è nominato dall’Organo amministrativo della Società, con provvedimento che dia atto della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e indipendenza. All’atto dell’accettazione della carica l’OdV, presa visione del Modello e data formale adesione al Codice Etico, si impegna a svolgere le funzioni a lui attribuite garantendo la necessaria continuità di azione ed a comunicare immediatamente all’Organo amministrativo qualsiasi avvenimento suscettibile di incidere sul mantenimento dei requisiti sopra citati. Successivamente alla nomina dell’OdV, almeno una volta all’anno, l’Organo amministrativo della Società verifica il permanere dei requisiti soggettivi in capo all’OdV. Il venir meno dei requisiti soggettivi ne determina l’immediata decadenza dalla carica. In caso di decadenza, morte, dimissione o revoca, l’Organo amministrativo provvede tempestivamente alla sostituzione dell’OdV. 2.6. Revoca L’eventuale revoca dell’OdV potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante delibera dell’Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove per “giusta causa” si intende una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico quali, tra l’altro: ▪ l’omessa redazione delle relazioni informative sull’attività svolta all’Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale; ▪ l’omessa redazione del Piano delle Verifiche dell’OdV; ▪ l’omessa verifica delle segnalazioni di cui è destinatario, in merito alla commissione o la presunta commissione di reati di cui al Decreto, nonché alla violazione o presunta violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso. COMPITI E POTERI L’OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell’ambito della Società, tali da consentire l’efficace espletamento dei compiti previsti nel Modello. A tal fine, l’OdV si dota di proprie regole di funzionamento attraverso, eventualmente, l’adozione di un apposito Regolamento (Regolamento dell’OdV), che viene portato a conoscenza dell’Organo amministrativo. All’OdV non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori. All’OdV è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento. A tal fine all’Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti e poteri: verificare l’efficienza, l’efficacia nonché l’adeguatezza del Modello rispetto alla prevenzione della commissione dei Reati previsti dal Decreto, proponendone tempestivamente l’eventuale aggiornamento all’Organo amministrativo; verificare, sulla base dell’analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni di cui è destinatario, il rispetto del Codice Etico, delle regole di comportamento, dei protocolli di prevenzione e delle procedure previste dal Modello, rilevando eventuali scostamenti comportamentali; svolgere periodica attività ispettiva, secondo le modalità e le scadenze programmate e dettagliate nel Piano delle Verifiche dell’OdV, portato a conoscenza dell’Organo amministrativo; proporre tempestivamente all’organo o alla funzione titolare del potere disciplinare l’adozione delle sanzioni disciplinari; accedere liberamente presso qualsiasi unità organizzativa, senza necessità di preavviso, per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Modello; accedere a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio di reato, come meglio elencate nelle Parti Speciali del Modello; chiedere e ottenere informazioni o l’esibizione di documenti in merito alle attività a rischio di reato, laddove necessario, all’Organo amministrativo e al Collegio Sindacale; chiedere e ottenere informazioni o l’esibizione di documenti in merito alle attività a rischioa collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alla Società e in genere a tutti i soggetti tenuti all’osservanza del Modello, sempre che tale potere sia espressamente indicato nei contratti o nei mandati che legano il soggetto esterno alla Società; ricevere, per l’espletamento dei propri compiti di vigilanza sul funzionamento e l’attuazione del Modello, le informazioni necessarie; avvalersi dell’ausilio e del supporto di eventuali consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche, nel rispetto delle regole interne per gli acquisti di servizi. L’OdV si coordina con le funzioni aziendali interessate dalle attività a rischio per tutti gli aspetti relativi alla implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello. L’OdV esercita le proprie funzioni nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA 4.1. Informativa agli organi sociali L’OdV riferisce all’Organo amministrativo salvo quanto diversamente stabilito dal presente Modello. L’OdV, ogni qual volta lo ritenga opportuno e con le modalità indicate nel proprio eventuale Regolamento dell’OdV, informa l’Organo amministrativo in merito a circostanze e fatti significativi del proprio ufficio o ad eventuali urgenti criticità del Modello emerse nell’ambito dell’attività di vigilanza. L’OdV redige semestralmente una relazione scritta all’Organo amministrativo e al Collegio Sindacale che deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni: a) la sintesi delle attività svolte nel semestre dall’OdV; b) una descrizione delle eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello; c) una descrizione delle eventuali nuove attività a rischio di reato individuate; d) il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni, ivi incluso quanto direttamente riscontrato, in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione nonché alla violazione delle previsioni del Codice Etico, e l’esito delle conseguenti verifiche effettuate; e) informativa in merito all’eventuale commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto; f) i provvedimenti disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento alle violazioni delle previsioni del presente Modello, delle procedure aziendali nonché alle violazioni delle previsioni del Codice Etico; g) una valutazione complessiva sul funzionamento e l’efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche; h) la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo e/o significative modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa che richiedono un aggiornamento del Modello; j) il rendiconto delle spese sostenute. L’Organo amministrativo e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l’OdV, affinché li informi in merito alle attività dell’ufficio. 4.2. Informativa verso l’OdV Tutti i destinatari del Modello comunicano all’Organismo di Vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello. In particolare: I Responsabili delle unità organizzative, in accordo con le rispettive attribuzioni organizzative, devono comunicare, con la necessaria tempestività, all’OdV, ogni informazione riguardante: – l’emissione e/o aggiornamento dei documenti organizzativi; – gli avvicendamenti nella responsabilità delle funzioni interessate dalle attività a rischio; – il sistema delle deleghe e procure aziendali ed ogni suo aggiornamento; – gli elementi principali delle operazioni di natura straordinaria avviate e concluse; – la stipula o il rinnovo dei contratti di prestazione e di servizi con società controllate; – i rapporti predisposti dalle Funzioni/Organi di Controllo nell’ambito delle loro attività di verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del Modello e del Codice Etico; – i procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello, i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni, l’applicazione di sanzioni per violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione; – le informazioni in merito all’andamento delle attività aziendali come puntualmente definite nell’ambito delle procedure di attuazione dei protocolli previsti nelle Parti Speciali del Modello. Tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali della Società devono segnalare tempestivamente la commissione o la presunta commissione di reati di cui al Decreto di cui vengono a conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengono a conoscenza. I collaboratori e tutti i soggetti esterni alla Società sono tenuti nell’ambito dell’attività svolta per la Società a segnalare tempestivamente e direttamente all’OdV le violazioni di cui al punto precedente, purché tale obbligo sia specificato nei contratti che legano tali soggetti alla Società. Tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali della Società possono chiedere chiarimenti all’OdV in merito alla corretta interpretazione/applicazione del presente Modello, dei protocolli di prevenzione, delle relative procedure di attuazione e del Codice Etico della Società. Al fine di consentire il puntuale rispetto delle presenti previsioni l’OdV istituisce una casella di posta elettronica dedicata alla comunicazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza da parte dei dipendenti, dei membri degli organi sociali della Società e dei collaboratori esterni. Le segnalazioni sono conservate a cura dell’OdV. IL SISTEMA DISCIPLINARE EX ARTT. 6 E 7 D.LGS. 231/01 PRINCIPI GENERALI E FUNZIONE DEL MODELLO SANZIONATORIO Il sistema sanzionatorio di seguito descritto è un sistema autonomo di misure, finalizzato a presidiare il rispetto e l’efficace attuazione del Modello e del Codice Etico, radicando nel personale aziendale ed in chiunque collabori a qualsiasi titolo con la Società la consapevolezza della ferma volontà di quest’ultima di perseguire qualunque violazione delle regole stabilite per il corretto svolgimento dell’attività aziendale. L’applicazione delle sanzioni stabilite dal Modello non sostituisce né presuppone l’irrogazione di ulteriori, eventuali sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto. Tuttavia, qualora la violazione commessa configuri anche un’ipotesi di reato oggetto di contestazione da parte dell’autorità giudiziaria, e la Società non sia in grado con gli strumenti di accertamento a sua disposizione di pervenire ad una chiara ricostruzione dei fatti, essa potrà attendere l’esito degli accertamenti giudiziali per adottare un provvedimento disciplinare. Il rispetto delle disposizioni del Codice Etico e del Modello vale nell’ambito dei contratti di lavoro di qualsiasi tipologia e natura, inclusi quelli con i Dirigenti, a progetto, part-time, ecc., nonché nei contratti di collaborazione rientranti nella c.d. parasubordinazione. Il procedimento disciplinare viene avviato su impulso dell’OdV che svolge, altresì, una funzione consultiva nel corso del suo intero svolgimento. In particolare, l’OdV, acquisita la notizia di una violazione o di una presunta violazione del Codice Etico o del Modello, si attiva immediatamente per dar corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti si procede. Se viene accertata la violazione da parte di un dipendente della Società (intendendo ogni soggetto legato da un rapporto di lavoro subordinato con la Società), l’OdV informa immediatamente il titolare del potere disciplinare e il Responsabile dell’Unità Organizzativa a cui appartiene. Se la violazione riguarda un dirigente della Società, l’OdV deve darne comunicazione, oltre che al titolare del potere disciplinare, anche all’Organo amministrativo, mediante relazione scritta. Se la violazione riguarda l’Organo amministrativo della Società, l’OdV deve darne immediata comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale e all’Assemblea dei Soci mediante relazione scritta. In caso di violazione da parte di un membro delCollegio Sindacale, l’OdV deve darne immediata comunicazione all’Organo amministrativo. Qualora si verifichi una violazione da parte dei collaboratori o dei soggetti esterni che operano su mandato della Società, l’Organismo di Vigilanza informa con relazione scritta l’Organo amministrativo, nonché il Responsabile dell’Unità Organizzativa alla quale il contratto o rapporto si riferiscono. Gli organi o le funzioni titolari del potere disciplinare avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell’eventuale applicazione delle sanzioni. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Codice Etico e del presente Modello sono adottate dagli organi che risultano competenti in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni della Società. VIOLAZIONE DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO Costituiscono infrazioni tutte le violazioni, realizzate anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle prescrizioni del presente Modello e delle relative procedure di attuazione, nonché le violazioni delle previsioni del Codice Etico. Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni comportamenti che costituiscono infrazione: la redazione in modo incompleto o non veritiero di documentazione prevista dal presente Modello e dalle relative procedure di attuazione; l’agevolazione della redazione, da altri effettuata in modo incompleto e non veritiero, di documentazione prevista dal presente Modello e dalle relative procedure di attuazione; l’omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello e dalle procedure di attuazione; la violazione o l’elusione del sistema di controllo previsto dal Modello, in qualsiasi modo effettuata, come, ad esempio, attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione inerente la procedura, l’ostacolo ai controlli, l’impedimento all’accesso alle informazioni e alla documentazione nei confronti dei soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni; l’omessa comunicazione all’OdV delle informazioni prescritte; la violazione o l’elusione degli obblighi di vigilanza da parte degli apicali nei confronti dell’operato dei propri sottoposti; la violazione degli obblighi in materia di partecipazione ai programmi di formazione. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI Le trasgressioni del Modello di Organizzazione sono accertate e sanzionate, nel rispetto delleprocedure previste dai C.C.N.L. in vigore per il singolo dipendente. Per i calciatori, da ritenersi a tutti gli effetti soggetti dipendenti, dovrà essere tenuto presentel’accordo collettivo tra F.I.G.C., Lega Nazionale Professionisti e Associazione Italiana Calciatori in vigore al momento dell’infrazione. La violazione del Modello di Organizzazione che abbia determinato l’iscrizione del dipendente, ovvero l’iscrizione della Società nei registri degli indagati della competente Procura dellaRepubblica costituisce sempre infrazione con carattere di particolare gravità. Le sanzioni nei confronti del personale dipendente inquadrato nelle categorie di quadro e di impiegatocoincidono con quelle previste dall’art. 7 della Legge 300/1970 e sono infra riportate. Le sanzioni irrogabili in caso di infrazioni alle regole del Modello di Organizzazione sono:a) conservative del rapporto di lavoro; b) risolutive del rapporto di lavoro. Le sanzioni conservative sono: a.1 Rimprovero inflitto verbalmente Tale sanzione è applicabile nei casi di: (i)violazione delle procedure interne previste dal Modello di Organizzazione, per inosservanza delledisposizioni di servizio ovvero per esecuzione della prestazione lavorativa con scarsa diligenza; (ii) condotta consistente in tolleranza di irregolarità di servizi ovvero in inosservanza di doveri o obblighidi servizio da cui sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della Società. a.2 Rimprovero inflitto per iscritto Tale sanzione è applicabile nei casi di: (i)mancanze punibili con il rimprovero verbale ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva,abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modellodi Organizzazione o adozione ripetuta di una condotta non conforme alle prescrizioni delModello stesso); (ii)ripetuta omessa segnalazione o tolleranza da parte dei preposti di irregolarità lievi commessi daaltri dipendenti. a.3 Multa non eccedente l’importo di 4 ore di retribuzione Tale sanzione è applicabile nei casi di: (i)inosservanza delle procedure interne e dei precetti del Modello di Organizzazione e del CodiceEtico non gravi e che non abbiano influito sull’esito del processo nel suo complesso. a.4 Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a10 giorni Tale sanzione è applicabile nei casi di: (i)inosservanza delle procedure interne previste dal Modello di Organizzazione o negligenze rispettoalle prescrizioni del Modello stesso; (ii)omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri dipendenti che sianotali da esporre l’azienda ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare riflessi negativi; (iii)lievi violazioni delle normative poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Le sanzioni risolutive sono b.1 Licenziamento per giustificato motivo Tale sanzione è applicabile nei casi di: (i)violazione di una o più prescrizioni del Modello di Organizzazione mediante una condotta taleda comportare una possibile applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 nei confrontidella Società; (ii) notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioniinerenti all’attività lavorativa, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa; (iii) gravi violazioni delle normative poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. b.2 Licenziamento per giusta causa Tale sanzione è applicabile nei casi di: (i)condotta in palese violazione delle prescrizioni del Modello di Organizzazione tale da determinarela concreta applicazione a carico della Società le misure previste dal D.Lgs. 231/2001, dovendosiravvisare in tale condotta una violazione dolosa di leggi e regolamenti o di doveri d’ufficioche possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla società o a terzi; (ii)condotta diretta alla commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/2001. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI In caso di violazione da parte dei dirigenti delle procedure interne previste dal Modello di Organizzazioneo di adozione nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio di una condottanon conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nei confronti dei soggetti responsabili sarannoapplicabili le seguenti sanzioni: Rimprovero scritto Tale sanzione è applicabile in caso di non grave violazione di una o più regole comportamentalio procedurali previste nel Modello di Organizzazione Licenziamento con preavviso Tale sanzione è applicabile nel caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento Licenziamento senza preavviso Tale sanzione è applicabile nel caso di violazione di una o più prescrizioni del Modello di Organizzazionela cui gravità sia tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendola prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DI CONSULENTI, COLLABORATORIO, TIROCINANTI E SOGGETTI TERZI Qualsiasi condotta posta in essere da consulenti, collaboratori, tirocinanti e terzi che intrattengonorapporti con la Società in contrasto con le regole ed i principi del Modello di Organizzazionee previste per evitare il rischio di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001, può determinare,come previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, negliaccordi e nei contratti, l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale. La Taranto F.C. 1927 potrà altresì valutare l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni nei confrontidel soggetto responsabile, qualora dalla condotta di quest’ultimo siano derivati danni concretisia materiali che di immagine alla società stessa, con particolare riferimento all’eventuale emissioneda parte dell’Autorità giudiziaria di misure interdittive e sanzionatorie previste dal D.Lgs.231/2001. Integra sempre i presupposti della violazione grave del Modello di Organizzazione l’infrazionedelle norme stabilite a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Tali comportamenti verranno integralmente valutati dall’Organismo di Vigilanza che, sentito il pareredel Responsabile della Funzione/Direzione che ha richiesto l’intervento del professionistae previa diffida all’interessato, riferirà tempestivamente e per iscritto all’Organo Amministrativo. L’Organo Amministrativo è obbligato ad attenersi alle indicazioni proposte dall’Organismodi Vigilanza in merito ai provvedimenti da adottare, anche con riferimento alla risoluzione del rapportocontrattuale. PUBBLICITA’ DEL SISTEMA DISCIPLINARE E’ onere della Società portare a conoscenza di tutti i Destinatari il presente Sistema disciplinare. I contratti stipulati dalla Società con chiunque operi all’interno della Società devono prevedere che il presente Modello di Organizzazione ed il relativo Sistema sanzionatorio ne costituiscanoparte integrante. I predetti contratti devono contenere specifiche clausole per la immediata risoluzione in caso di grave violazione del Modello di Organizzazione. Dovrà altresì essere previsto l’inserimento della necessaria conoscenza del Modello di Organizzazionee del relativo Sistema disciplinare nei rapporti contrattuali con consulenti, collaboratori,tirocinanti e soggetti terzi. Dovrà altresì essere prevista la clausola di risoluzione espressa del rapporto contrattuale nel caso delle violazioni di cui innanzi. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE PREMESSA E’ data ampia divulgazione all’interno ed all’esterno della Società dei principi enunciati nel Modellodi Organizzazione. Il sistema di norme e di regole delineato nel presente Modello deve essere conosciuto da tutticoloro che svolgono la propria attività per la Taranto F.C. 1927, nonché da parte di coloro che, terzi,intrattengono rapporti con esso. COMUNICAZIONE INIZIALE L’adozione della presente versione del Modello di Organizzazione e del Codice Etico è comunicata atutte le risorse presenti in azienda ed ai terzi esterni, al momento dell’adozione stessa, mediante inserimento sul sito internet: https://www.tarantofootballclub.it. Ai nuovi assunti ovvero a coloro che sottoscrivono un contratto di collaborazionea qualunque titolo con la Taranto F.C. 1927 viene consegnata copia del Modello di Organizzazionee Codice Etico. FORMAZIONE L’attività di formazione finalizzata alla conoscenza del Modello di Organizzazione ed alle disposizioninormative del D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità, in funzionedella qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, del livello di responsabilitàe di rappresentanza. Il piano formativo, dunque, si articola in: formazione generale del personale, con attenzione ai profili della sicurezza e prevenzione sullavoro formazione specifica del personale delle aree a rischio 2.1 Formazione generale L’attività di formazione generale del personale, oltre alla fase iniziale di neo-assunzione, ha contenutirivolti alla comprensione: del Codice Etico degli elementi cardine del Modello di Organizzazione delle aspettative della società in merito ai profili etici dell’attività dei profili rilevanti in merito alla sicurezza e prevenzione sul lavoro 2.1 Formazione specifica del personale delle aree a rischio Successivamente alla fase della formazione generale, dovrà essere effettuata una formazione specificaesclusivamente per il personale delle aree a rischio. La formazione è obbligatoria e specifica ed ha la finalità di meglio comprendere i profili di rischio connessi ad ognisingola e diversa attività, nonché di illustrare le procedure adottate per prevenire la commissionedi reati ed i profili di coinvolgimento e responsabilità della società. L’Organismo di Vigilanza verifica e controlla i profili della formazione, impartendo altresì direttivesu tempi e modalità della stessa. PARTE SPECIALE INTRODUZIONE LA METODOLOGIA ADOTTATA Le caratteristiche essenziali per la costruzione del Modello, in conformità alle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001” elaborate da Confindustria, possono sinteticamente essere individuate nelle seguenti fasi: Identificazione dei rischi: ossia l’analisi delle strutture aziendali al fine di evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si può verificare la commissione di reati presupposto. Progettazione del sistema di controllo (cd. protocolli o procedure): ossia la valutazione del sistema di controllo esistente nell’ambito aziendale ed il suo eventuale adeguamento, al fine di contrastare efficacemente i rischi identificati. Le componenti di un efficace sistema di controllo preventivo devono prevedere: codice Etico; sistema organizzativo; procedure manuali ed informatiche; poteri autorizzativi e di firma; sistemi di controllo e gestione; comunicazione al personale e sua formazione Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi: verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo); documentazione dei controlli; previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal modello; individuazione dell’Organismo di Vigilanza secondo i criteri di: autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione; obblighi di informazione da e verso l’Organismo di Vigilanza. I principi indicati – che devono quindi intendersi parte integrante del Modello – sono: imprescindibile rispetto, da parte della Società, di tutte le leggi e i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa opera; in particolare, rispetto delle norme del codice penale, delle disposizioni in materia di contratti pubblici e delle norme che regolano la tutela della concorrenza, la salute e sicurezza sul lavoro nonché l’ambiente; ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua; divieto di offrire doni o denaro a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d’uso di modico valore; nel caso specifico dell’effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione, si dovrà operare nel pieno rispetto della legge e della corretta pratica commerciale; Previsione di un sistema disciplinare o meccanismi sanzionatori per le violazioni del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello. Il compito del Modello di Organizzazione, come già evidenziato nella Parte Generale, è quellodi identificare i comportamenti che all’interno della realtà aziendale possano portare alla commissionedi reati e quindi al rischio che può essere collegato al modus operandi tenuto dagliorgani di Governance e dalle Unità Operative per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Nella valutazione del rischio di impresa il concetto di rischio combina la probabilità del verificarsidi un evento con l’impatto che questo evento potrebbe avere sul patrimonio aziendale e sullaprosecuzione dell’attività. I singoli reati sono stati, dunque, catalogati anche sotto il profilo del livello di rischio di commissionenell’ambito dell’attività dellaTaranto F.C. 1927. ACTION PLAN L’art. 6 comma 2 lett. a) del Decreto indica, tra i requisiti del Modello, l’individuazione delle cd. “aree sensibili” o “a rischio”, cioè quei processi o aree in cui potrebbe annidarsi il rischio di commissione di uno dei reati presupposto. L’iter metodologico seguito dalla Società si è articolato in più fasi: Fase di Scoping: definizione dettagliata del perimetro oggetto di valutazione ed individuazione, attraverso questionari specifici, dei processi aziendali e dei presidi eventualmente esistenti; Fase di Pre-analisi: valutazione del sistema di controllo interno in essere, raccolta della documentazione e delle informazioni necessarie, anche mediante interviste, a comprendere il modello di business, le unità organizzative coinvolte ed il modello operativo seguito dalla Società; Fase di Analisi: studio e valutazione delle informazioni assunte, identificazione dei key officers, ovvero dei soggetti aziendali che, in base a funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle aree sensibili nonché dei meccanismi in essere; Mappatura dei rischi: predisposizione di un documento di analisi dei processi sensibili e del sistema di controllo. I criteri, la metodologia e la valutazione dei rischi sono individuati e rappresentanti nell’Allegato 4 “Mappatura delle attività a rischio”; Disegno del Modello: sulla scorta dei risultati delle fasi precedenti predisposizione del Modello, in tutte le sue componenti essenziali come indicate in precedenza La predisposizione ed il disegno del Modello si è, comunque, ispirata ai seguenti principi: la mappatura delle attività quale condizione essenziale per un’adeguata organizzazione preventiva; l’attribuzione ai soggetti coinvolti nella formazione e nell’attuazione della volontà sociale di poteri coerenti con le responsabilità organizzative assegnate; la trasparenza e tracciabilità di ogni operazione significativa nell’ambito delle attività a rischio di commissione dei Reati e la conseguente possibilità di verifica ex post dei comportamenti aziendali; l’attribuzione all’Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del Modello; la diffusione nell’impresa di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali conformi ai principi stabiliti nel Modello e il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nella loro attuazione; l’esigenza di verificare sul campo il corretto funzionamento del Modello e di procedere ad un aggiornamento periodico dello stesso sulla base delle indicazioni emergenti dall’esperienza applicativa. I PRINCIPI ISPIRATORI Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, la Società, oltre ad aver formulato principi generali di comportamento, ha definito protocolli specifici di prevenzione per ciascuna delle attività a rischio identificate nell’ambito dei reati presupposto applicabili alla Società. I principi seguiti nella redazione dei protocolli e delle procedure a cui i Destinatari del Modello si dovranno attenere nello svolgimento delle attività sensibili sono i seguenti: tracciabilità: deve essere ricostruibile la formazione degli atti e le fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell’attività svolta, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; ogni operazione deve essere documentata in tutte le fasi, di modo che sia sempre possibile l’attività di verifica e controllo. L’attività di verifica e controllo deve a sua volta essere documentata attraverso la redazione di verbali; separazione di compiti e funzioni: non deve esserci identità di soggetti tra chi autorizza l’operazione, chi la effettua e ne dà rendiconto e chi la controlla; attribuzione delle responsabilità: sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica; inoltre, sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all’interno della Società; poteri di firma e poteri autorizzativi: i poteri di firma e i poteri autorizzativi interni devono essere assegnati sulla base di regole formalizzate, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali e con una chiara indicazione dei limiti di spesa; le procure devono prevedere obblighi di rendiconto al superiore gerarchico; archiviazione/tenuta dei documenti: i documenti riguardanti l’attività devono essere archiviati e conservati, a cura del Responsabile della funzione interessata o del soggetto da questi delegato, con modalità tali da non consentire l’accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati. I documenti approvati ufficialmente dagli organi sociali e dai soggetti autorizzati a rappresentare la Società verso i terzi non possono essere modificati, se non nei casi eventualmente indicati dalle procedure e comunque in modo che risulti sempre traccia dell’avvenuta modifica; riservatezza: l’accesso ai documenti già archiviati, di cui al punto precedente, è consentito al Responsabile della funzione e al soggetto da questidelegato. E’ altresì consentito ai componenti del Collegio Sindacale, dell’Organismo di Vigilanza, dell’Organo Amministrativo. Per ciascuna procedura aziendale e/o protocollo di prevenzione deve essere individuato un responsabile (Key Officer) che garantisca il rispetto e l’applicazione delle regole di condotta e dei controlli definiti nel documento, ne curi l’aggiornamento e informi l’Organismo di Vigilanza di fatti o circostanze significative riscontrate nell’esercizio delle attività sensibili di sua pertinenza, in conformità con quanto previsto nella Parte Generale- Tale soggetto, generalmente, coincide con il responsabile della funzione all’interno della quale si svolgono le attività sensibili o, comunque, una parte significativa di queste. Tutti i destinatari del presente Modello adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni presenti nel presente Modello, ai principi contenuti nel Codice Etico predisposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto. I principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di controllo riportati in questa Parte Speciale. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE Nell’ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili individuate, valgono i seguenti protocolli generali di controllo: la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell’atto costitutivo, nel Codice Etico; sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all’interno della Società; sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica; sono legittimati a trattare con la Pubblica Amministrazione solo soggetti che siano stati previamenteidentificati a tale scopo; le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili; il sistema di deleghe e poteri di firma verso l’esterno è coerente con le responsabilità assegnate e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati; l’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche; non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno; per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili è individuato un responsabile interno per l’attuazione dell’operazione (Key Officer), che corrisponde, salvo diversa indicazione, al responsabile della funzione competente per la gestione dell’operazione a rischio considerata. i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l’attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della funzione competente. L’accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate, nonché al collegio sindacale o sindaco unico e all’Organismo di Vigilanza; la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata ed avviene sulla base di requisiti di professionalità,indipendenza e competenza; i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e le attività svolte e con le responsabilità affidate; i flussi finanziari della Società, sia in entrata che in uscita, sono costantemente monitorati e sempretracciabili; tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere beni, servizi o l’immagine della Società devono essere autorizzate, giustificate e documentate; l’Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali che disciplinano le attività a rischio e che costituiscono parte integrante del presente Modello, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza stesso, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello. SEZIONE A I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI La presente sezione si riferisce ai delitti potenzialmente realizzabili nell’ambito dei rapporti tra la Taranto F.C. 1927 e la Pubblica Amministrazione. E’ senza dubbio un’area di rischio molto significativa, che comprende una pluralità di processi sensibili. Il Legislatore ha individuato da subito i delitti contro la Pubblica Amministrazione come reati presupposto della responsabilità della persona giuridica, individuando negli originari artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001 i profili sanzionatori a carico dell’ente. I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi peculiari. Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell’ambito dell’attività dellaTaranto F.C. 1927 deve ritenersi “alto”. Agli effetti della legge penale si considera “ente della pubblica amministrazione” qualsiasi personaiuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Per quel che concerne l’attività sportiva della Società possono essere indicate, a titolo esemplificativo, quali soggetti della P.A. ovvero qualificabili come incaricati di un pubblico servizio i seguenti soggetti: L.N.P.; F.I.G.C.; CO.VI.SO.C; C.O.N.I.; F.I.F.A.; U.E.F.A.; A.I.A. LE FATTISPECIE DI REATO Si fornisce di seguito, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie direato presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente ex artt. 24 e 25 che non si può escludere possano essere astrattamente applicabili alla società. Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c. p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dall’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute – si ottengano per sé o altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento in cui i finanziamenti vengono ottenuti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale fattispecie. Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Trattandosi di truffa, la fattispecie prevista dall’art. 640bis c.p. si differenzia da quella disciplinata dall’art. 316bis c.p. per i requisiti degli “artifici e raggiri” e per la necessaria induzione in errore. Pertanto, come chiarito da dottrina e giurisprudenza, la fattispecie richiede, oltre all’esposizione di dati falsi, un quid pluris idoneo a vanificare o a rendere meno agevole l’attività di controllo delle richieste da parte delle autorità preposte. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o altro Ente Pubblico. In concreto, ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente. Inoltre, costituisce reato presupposto la frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, commessa con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti. REATI REALIZZATI NEI RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICIALI O CON INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO Concussione (art. 317 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di unPubblico Servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Tale forma di reato (residuale nell’ambito delle fattispecie di cui al D.Lgs. 231/2001) potrebbe ravvisarsi nell’ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del Pubblico Ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per la Società o sia stato compiuto nell’interesse della Società medesima). Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave tale fattispecie si configura allorché il Pubblico Ufficiale o l’Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità non dovutegli. Chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. Corruzione per l’esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale, indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per l’esercizio delle sue funzioni (determinando un vantaggio in favore dell’offerente) o per compiere un atto contrario ai suoi doveri d’ufficio. L’attività del Pubblico Ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: Pubblico Ufficiale che accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco (ed il corruttore viene sanzionato ai sensi dell’art. 321 c.p.), mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell’incaricato del Pubblico Servizio. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione (per quanto di interesse ai fini 231, tenuto da un apicale o sottoposto dell’ente), il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di Pubblico Servizio rifiuti l’offerta illecitamente avanzatagli. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Il reato sanziona le condotte di “Corruzione per l’esercizio della funzione” e “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio” se commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione la pena è aumentata. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) Fuori dai casi di concorso nei reati di corruzione, tale fattispecie sanziona chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il soggetto pubblico ovvero per remunerarlo, in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’art. 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Il reato si configura in ciascuna delle seguenti ipotesi: la dazione di denaro o altra utilità è finalizzata a remunerare il mediatore per il proprio intervento illecito di influenza sul pubblico ufficiale /incaricato di pubblico servizio (cd. traffico di influenze illecite oneroso); la dazione di denaro o altra utilità è finalizzata a remunerare non il mediatore ma il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio (cd. traffico di influenze illecite gratuito). Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) Tale norma – di carattere residuale (ovvero applicabile solo qualora il fatto non costituisca un più grave reato, es. corruzione), prevede la punibilità del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno assumano un carattere di rilevante gravità. La Società può essere chiamata a rispondere di tale illecito a titolo di concorso nel reato qualora a) fornisca un contributo (nei termini di concorso morale, es. nella forma del “rafforzamento” del proposito criminoso del P.U.) b) sia configurabile un interesse o un vantaggio per la stessa e c) nella sola ipotesi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea. Tale ultimo requisito si configura, per esempio, nelle ipotesi di: indebito ottenimento, per effetto del provvedimento del P.U., di fondi o contributi di derivazione europea; indebito ottenimento, per effetto del provvedimento del P.U., di vantaggi economici nel pagamento di dazi o altre imposte (purché sia superata la soglia di euro 10 milioni qualora si tratti di IVA). L’art. 322-bis c.p. estende l’applicabilità dei reati dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio contro la Pubblica Amministrazione anche ai membri della Corte penale internazionale, agli organi dell’UE e ai funzionari dell’UE o di Stati esteri; ai sensi del co. 2 il corruttore sarà responsabile delle condotte di corruzione o istigazione alla corruzione di cui sopra, nei confronti di tali soggetti. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI Molteplici sono i rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione e contutti quei soggetti che possono essere qualificati come pubblici ufficiali o incaricati di pubblicoservizio anche nell’ambito più strettamente sportivo. Sono stati analizzati e vengono di seguito indicati e descritti i processi sensibili ritenuti più a rischionell’ambito delle diverse aree operative dell’attività della Società. In particolare: Rapporti correnti con la Pubblica Amministrazione Il profilo di rischio deve individuarsi nel costante rapporto tra i soggetti che operano per la Società ed i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, con precipuo riferimento a potenzialicomportamenti che possano avere quale obiettivo quello di indirizzare le decisioni dellaPubblica Amministrazione al fine di conseguire indebiti vantaggi per la società ovvero finalizzatia rimuovere ostacoli o comunque a condizionare l’esercizio dell’attività pubblica in modo taleda renderla difforme rispetto ai dettami normativi. A mero titolo esemplificativo si indicano i seguenti processi sensibili: gestione adempimenti in materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali gestione adempimenti in materia fiscale/tributaria gestione dei controlli, sopralluoghi, ispezioni amministrative, fiscali, previdenziali, in materia antinfortunistica,da parte di organi inquirenti o da questi delegati, nonché dalle Forze dell’Ordine gestione del contenzioso giudiziale (civile, penale, amministrativo, tributario) e amministrativo gestione degli adempimenti in materia antinfortunistica, salute e sicurezza sul lavoro, con particolareriferimento alla gestione degli impianti sportivi gestione dei rapporti per la richiesta e l’ottenimento di autorizzazioni, concessioni, licenze rilasciatedalla Pubblica Amministrazione ovvero da incaricati di pubblico servizio per l’eserciziodelle attività aziendali gestione del sistema informatico ex GDRP UE 2016/679 Richiesta di contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici Il profilo di rischio deve individuarsi nei rapporti di natura patrimoniale che intercorrono tra l’entepubblico finanziatore e la Società. Tutta l’area relativa ai finanziamenti di carattere pubblicoè connotata dal potenziale rischio del ricorso a comportamenti illeciti finalizzati ad orientareassegnazioni di erogazioni pubbliche ovvero possibili distrazioni delle somme dalla finalitàper la quale vengono assegnate. A mero titolo esemplificativo si indicano i seguenti processi sensibili: gestione dei rapporti con l’ente finanziatore ed i suoi operatori, con riferimento alle fasi dellarichiesta del finanziamento, istruzione ed erogazione gestione dei rapporti con l’ente finanziatore ed i suoi operatori nella fase di rendicontazionedel finanziamento ricevuto Assegnazione e gestione anche indiretta di incarichi di consulenze esterne Il profilo di rischio deve individuarsi nella potenziale utilizzazione di uno strumento corretto a finidistorti, con potenziali situazioni nelle quali si manifestino comportamenti finalizzati a veicolaredenaro verso soggetti pubblici con il fine prevalente di condizionarne l’attività imparziale. A mero titolo esemplificativo si indicano i seguenti processi sensibili: gestione dei profili di individuazione dell’oggetto dell’incarico o della consulenza gestione dei profili di scelta del professionista o, comunque, del soggetto incaricato allo svolgimentodell’incarico o della consulenza gestione dei profili di remunerazione del soggetto affidatario dell’incarico o della consulenza gestione della fase di rendicontazione e di valutazione dell’operato del soggetto affidatariodell’incarico o della consulenza Approvvigionamento di beni e servizi, assunzione di personale dipendente e parasubordinato,emolumenti, fringe benefit, avanzamenti di carriera Il profilo di rischio deve individuarsi nel costante rapporto tra i soggetti che operano per la Società ed i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, con precipuo riferimento a potenzialicomportamenti che possano avere quale obiettivo quello di indirizzare le decisioni dellaPubblica Amministrazione al fine di conseguire indebiti vantaggi per la società ovvero finalizzati rimuovere ostacoli o comunque a condizionare l’esercizio dell’attività pubblica in modo taleda renderla difforme rispetto ai dettami normativi. A mero titolo esemplificativo si indicano i seguenti processi sensibili: gestione dell’individuazione e dei rapporti con fornitori gestione della fase di scelta del personale dipendente o parasubordinato, del mantenimento e della conclusione del rapporto gestione della fase della valutazione degli emolumenti, delle modalità di pagamento, della concessione di fringe benefit e delle regole per l’avanzamento di carriera Omaggi, liberalità e beneficenza Il profilo di rischio deve individuarsi nel costante rapporto tra i soggetti che operano per la Società ed i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, con precipuo riferimento a potenzialicomportamenti che possano avere quale obiettivo quello di indirizzare le decisioni dellaPubblica Amministrazione al fine di conseguire indebiti vantaggi per la società ovvero finalizzatia rimuovere ostacoli o comunque a condizionare l’esercizio dell’attività pubblica in modo taleda renderla difforme rispetto ai dettami normativi anche attraverso la concessione di liberalitàed omaggi. A mero titolo esemplificativo si indicano i seguenti processi sensibili: gestione dei rapporti e delle procedure inerenti liberalità ed omaggi (biglietti o abbonamentiper la visione degli incontri dellaTaranto F.C. 1927, abbigliamento della società, autografi, regali dimodico valore) gestione dell’individuazione dei soggetti giuridici ovvero delle persone a favore delle qualierogare forme di beneficenza Rapporti con la Pubblica Amministrazione competente in ambito sportivo Il profilo di rischio deve individuarsi nel costante rapporto tra i soggetti che operano per la Società e gli organismi sportivi che possono rivestire la qualifica di soggetti appartenenti allaPubblica Amministrazione ovvero di soggetti incaricati di pubblico servizio, nazionali o internazionali,con precipuo riferimento a potenziali comportamenti che possano avere quale obiettivoquello di indirizzare le decisioni al fine di conseguire indebiti vantaggi per la società ovvero finalizzati a rimuovere ostacoli o comunque a condizionare l’esercizio dell’attività pubblica in modo tal e da renderla difforme rispetto ai dettami normativi. A mero titolo esemplificativo si indicano i seguenti processi sensibili: gestione degli adempimenti in materia sportiva quali ad esempio l’iscrizione ai campionati di competenza ovvero alle competizioni internazionali gestione degli adempimenti per l’ottenimento di licenze in ambito sportivo, relative all’utilizzo degli impianti, nonché delle licenze F.I.G.C. e U.E.F.A. gestione degli adempimenti per il deposito dei contratti di prestazione sportiva dei giocatori, degli allenatori e di tutti i collaboratori dell’area tecnica, con riferimento altresì alla gestione dei flussi di denaro gestione delle relazioni con organi federali per le ispezioni, le verifiche infrannuali (CO.VI.SO.C.,società di revisione incaricata dalla LNP per verificare il pagamento degli emolumenti ai tesserati) gestione dei rapporti con agenti ed intermediari partecipazione alle competizioni nazionali ed internazionali ripetizione dei proventi dei diritti radiotelevisivi pagamento della tassa di affiliazione F.I.G.C. gestione del budget aziendale, strumento fondamentale per la pianificazione e la conduzionedella società gestione delle pratiche assicurative relative ai dipendenti, ai tesserati, alle strutture utilizzate, agli impianti sportivi gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie sportive, con riferimento ad ogni tipologia di contenzioso, ivi compreso anche il ricorso al sistema arbitrale gestione dei rapporti con le autorità sanitarie deputate ad effettuare controlli sugli atleti professionisti sia in merito all’idoneità fisica per lo svolgimento dell’attività sportiva sia in merito al rispetto della normativa antidoping. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LA P.A. Si ritiene opportunoenunciare alcuni fondamentali principi di ordine generale che sempre e comunque debbonoinformare le condotte di coloro che operano per la società allorquando debbano intrattenererelazioni con la Pubblica Amministrazione. Si tratta di obblighi e di divieti che debbono trovare applicazione in via diretta da parte degliorgani sociali, dei soggetti apicali, dei dirigenti e dei dipendenti della Società ed in forzadi clausole contrattuali da parte dei consulenti, dei fornitori e dei partner commerciali più genericamente intesi. Il sistema organizzativo dellaTaranto F.C. 1927 deve caratterizzarsi per la formale distinzione dei ruoli,dei compiti di ogni funzione e risorsa aziendale, dei relativi poteri e responsabilità. I terzi che intrattengono relazioni con la Società debbono essere posti nelle condizioni di conoscerecon facilità i poteri, le responsabilità ed i limiti attribuiti ad ogni funzione aziendale. In ogni singolo processo deve essere assicurata la distinzione tra il soggetto che assume la decisione,colui che ne cura l’esecuzione e colui che ne effettua il controllo. La distinzione di ruoli non deve, però, mai essere motivo di deresponsabilizzazione. Per ogni singolo processo deve essere garantita la tracciabilità, con particolare riferimento al soggettooperante ed al contenuto dell’attività svolta. E’ fatto divieto per chiunque operi all’interno o per la Società porre in essere, collaborareo dare in ogni caso causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, anche indirettamente,le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 D.Lgs 231/2001. E’ fatto divieto altresì per chiunque operi all’interno o per la Società porre in essere comportamenti in violazione dei principi e dei precetti contenuti nelle singole procedure aziendali richiamate nel presente Modello di Organizzazione. Nell’ambito di ogni operazione e, dunque, di ogni processo attinente ai rapporti con la PubblicaAmministrazione devono essere seguite le seguenti disposizioni regolamentari: 3.1ogni documento relativo alla gestione amministrativa, sia nell’area sportiva sia nell’area dell’ordinariae straordinaria conduzione societaria, deve essere redatto in modo accurato e conformealla normativa vigente; 3.2ogni documento, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha formato; 3.3è vietato presentare dichiarazioni non veritiere a soggetti pubblici o privati a fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati ovvero in assenza delle condizioni prefissateper il loro ottenimento; 3.4è vietato destinare somme ricevute da organismi pubblici per scopi diversi da quelli per iquali erano stati richiesti ed ottenuti; 3.5per nessuna ragione è consentito o può essere autorizzato che i fondi della società e le relativemovimentazioni possano non essere registrati con idonea documentazione; 3.6 il sistema di ripartizione dei poteri, con particolare riferimento al sistema di deleghe e procure,deve essere conforme ai compiti ed alle attribuzioni proprie del personale interessato. Ancheper i liberi professionisti i poteri conferiti devono costituire componente propria del mandato dell’incarico; 3.7è vietato promettere ovvero erogare incentivi commisurati ad obiettivi non parametrati allareale attività del singolo destinatario; 3.8è vietato effettuare selezione del personale ovvero determinare avanzamenti di carriera ovveroriconoscere premi di qualsivoglia natura eludendo il criterio meritocratico o in base a criteridi valutazione non oggettivi; 3.9 è vietato accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzioni, di avanzamentidi carriera, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari,anche per indiretta persona, finalizzati a conseguire trattamenti di favore nello svolgimentodell’attività aziendale o che possano in qualche modo condizionarne l’indipendenza di giudizioo indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per la società; 3.10 è vietato distribuire omaggi e compiere atti di cortesia e di ospitalità verso soggetti chea qualunque titolo rappresentino la Pubblica Amministrazione se non nei limiti di un modico valoree comunque deve trattarsi di condotte tali da non compromettere l’integrità o la reputazionedi una delle parti e da non poter essere interpretate, da un osservatore imparziale, comefinalizzate ad acquisire vantaggi in modo non consentito. In ogni caso tale tipo di spesa deveessere autorizzato secondo le apposite istruzioni di lavoro e procedure adottate dalla società; 3.11 è vietato ricorrere a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, anche nascosti sotto la vestedi sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità, abbiano in realtà la finalità di promuovereo favorire gli interessi della Società; 3.12 è vietato ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità da chiunque sia, o intenda entrare,in rapporto con la Taranto F.C. 1927 se non nei limiti di un modico valore e comunque tali da noncompromettere l’integrità o la reputazione di una delle parti e comunque deve trattarsi di condottetali da non poter essere interpretate, da un osservatore imparziale, come finalizzate aconseguire un indebito trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartiteda chi nella società ne ha il potere o, comunque, un trattamento più favorevole di quellodovuto; 3.13è vietato accordare o promettere vantaggi di qualsivoglia natura in favore di rappresentanti; 3.14 qualsiasi incentivo di carattere commerciale deve essere in linea con le comuni pratiche dimercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato e comunqueregistrato in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni regolamentari interne; 3.15 i rapporti con la committenza, sia essa pubblica o privata, sono improntati a senso di responsabilità,correttezza commerciale e spirito di collaborazione; 3.16 il riconoscimento di commissioni, sconti, crediti e abbuoni deve essere accordato in conformitàcon la normativa vigente e concesso ufficialmente soltanto a seguito della presentazionedella documentazione di supporto; 3.17è vietato effettuare prestazioni in favore di collaboratori, fornitori, consulenti che non trovinoadeguata giustificazione nel rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscerecompensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione altipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale; 3.18è vietato stipulare contratti di fornitura con persone o enti vicini o graditi a soggetti pubblici, al solo fine di soddisfare pretese di questi ultimi ovvero per raggiungere un vantaggio non lecito e disattendendo i criteri di valutazione fondati sulla verifica dei necessari requisiti di qualità, sicurezza e convenienza; 3.19 nessun pagamento superiore a euro 1.000 (mille) può essere effettuato in contanti ed in ogni caso per ogni pagamento effettuato a mezzo contante deve essere in ogni caso effettuato nel rispetto delle procedure operative ed istruzioni di lavoro adottate dalla società. 3.20è vietato creare fondi a fronte di beni o servizi acquisiti a prezzi superiori rispetto a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte; 3.21è vietato riconoscere compensi in favore di consulenti, agenti o intermediari che non trovinoadeguata giustificazione in idoneo rapporto contrattuale ed in relazione al tipo di incaricoda svolgere. DELEGHE E PROCURE Il sistema delle deleghe e delle procure, oggi divenuto fondamentale nell’ambito della gestioneorganizzativa di una compagine societaria importante e complessa, si caratterizza per elementidi certezza ed univocità al fine di rappresentare anche un valido strumento di tutela per scongiurarela commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche. Il sistema si fonda sui presupposti di seguito indicati: il soggetto che può impegnare la società all’esterno deve essere munito di idonea procura; ogni delega deve contenere il potere ed i limiti del soggetto delegato; sia per il procuratore che per il delegato devono essere indicati i soggetti ai quali debbono riportarein via gerarchica; il procuratore deve avere poteri di spesa congrui in merito alle funzioni conferite; la procura deve esplicitare altresì i casi di decadenza dai poteri conferiti; le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate. PROCEDURE DA APPLICARE IN TUTTI I RAPPORTI CON LA P.A. Al fine di dare concreta attuazione ai principi ed alle regole generali che debbono informare i comportamentied i rapporti con la Pubblica Amministrazione, caratterizzati dagli obblighi e dai divietidi cui al paragrafo 3), vengono di seguito enunciate specifiche procedure ed indicazioni dicondotta che debbono trovare compiuta applicazione nell’ambito dei singoli processi sensibili. Il presente paragrafo si compone di due diverse tipologie di procedure: le prime (5.1) sono comuni alle diverse attività che contemplano rapporti con la Pubblica Amministrazione, le seconde(5.2) concernono le procedure operative e le istruzioni di lavoro adottate dalla società. 5.1 Le procedure comuni Le procedure comunidisciplinano le regole a presidio delle diverse attività che contemplano rapporti con la Pubblica Amministrazione: ai dipendenti, collaboratori, soggetti apicali e fornitori che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, in ambito comune e sportivo, per conto della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla società, con delega apposita; deve essere informato tempestivamente l’Organismo di Vigilanza con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse dovesse sorgere nel rapporto con la Pubblica Amministrazione; tutti coloro che partecipano a fasi diverse di un medesimo processo sono tenuti alla reciprocainformazione; l’accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all’inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a o da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l’utilizzo di doppia chiave asimmetrica, composta da una parte pubblica (c.d. user ID) e da una parte privata (c.d. password), che consenta all’operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase di sua competenza della procedura; ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una user ID ed una password personale, che l’operatore si impegna a non comunicare a terzi. La titolarità della user ID e della password è certificata dal Responsabile dei Sistemi Informatici, presso il quale le stesse sono depositate; è vietato utilizzare la user ID o la password di altro operatore; i contratti tra la Società ed i collaboratori e fornitori devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e devono prevedere il pieno rispetto del presente Modello; i collaboratori, i fornitori ed i consulenti devono essere scelti secondo metodi trasparenti e secondo specifica procedura e l’individuazione deve avvenire in relazione ad elementi di competenza ed esperienza professionale; nei contratti con i collaboratori, i consulenti ed i fornitori deve essere contenuta apposita clausola che determini le conseguenze sotto il profilo contrattuale nel caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, nel Codice Etico e, a maggior ragione, nel caso di effettiva commissione di un fatto di reato. Tali conseguenze debbono preferibilmente tradursi in una clausola di risoluzione espressa del rapporto contrattuale; nei contratti di service o di appalti di servizi devono essere definite ed esplicitate le singole responsabilità, le attività di controllo e di informazione tra i contraenti. Devono essere altresì definite le modalità e le procedure di erogazione del servizio. Devono altresì essere inseriteclausole che garantiscano il rispetto del D.Lgs. 231/2001; alle ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative ovvero in ambito salute e sicurezza sul lavoro devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Del procedimento relativo all’ispezione devono essere conservati i relativi verbali. I predetti verbali, con allegata una relazione del soggetto responsabile della funzione aziendale interessata dall’accertamento, devono essere trasmessi all’Organismo di Vigilanza allorquando si siano evidenziate criticità rilevantiai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione; le dichiarazioni rese ad organismi pubblici ai fini dell’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti devono contenere elementi veritieri e non essere fondate, anche solo in parte, su omissioni rilevanti. In caso di ottenimento delle prestazioni economiche deve essere predisposto idoneo rendiconto in ordine all’effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti; coloro che svolgono funzioni di controllo, con particolare riguardo agli adempimenti relativi a questioni di carattere patrimoniale, devono riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza in merito ad eventuali situazioni di irregolarità ovvero ad anomalie; ogni spesa di rappresentanza deve essere prontamente rendicontata; per procedimenti concernenti operazioni ritenute per qualsivoglia ragione a rischio, la società può prevedere misure particolari, che contemplino anche la designazione di un Responsabile interno incaricato di vigilare e controllare il regolare svolgimento di ogni fase del processo ritenutosensibile. 5.2 Le procedure operative Le procedure operative concernono le istruzioni di lavoro specifiche elaborate dalla Società in materia di: bilancio, adempimenti fiscali e tributari gestione omaggi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza amministrazione eflussi finanziari rimborsi spese e trasferte approvvigionamento di beni e servizi gestione magazzino farmaci e presidi gestione del personale biglietteria, rapporti arbitri e gestione stadio rapporti con le istituzioni autorizzazioni, licenze, concessioni, certificazioni verifiche, ispezioni, controlli gestione contenzioso e consulenze SOGGETTI APICALI Il soggetto apicale è tenuto a riferire, per iscritto, all’Amministratore l’andamento e l’esito di ogni pratica in essere con le pubbliche amministrazioni. In ogni caso nonpuò assumere iniziative che esulino dalle proprie competenze senza autorizzazione scritta dell’Amministratore. E’ tenuto ad informare, per iscritto, l’Organismo di Vigilanza diqualunque irregolarità o fatto in violazione delle norme del Codice Etico e dei protocolli di comportamento. In caso di ispezione o controllo da parte della Pubblica Amministrazione o pubbliciufficiali è tenuto ad intrattenere i rapporti informando l’Amministratore per le incombenzedi sua competenza. In ogni caso il soggetto apicale e chiunque intrattenga rapporti con la Pubblica Amministrazione,con le Autorità sportive e di vigilanza deve essere munito di delega scritta da parte dell’Amministratoreche contenga i limiti del suo mandato. Il soggetto apicale e chiunqueintrattenga i rapporti sopra indicati è obbligato a riferire per iscritto all’Amministratore l’esito ed il contenuto dei colloqui avuti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione,alle Autorità sportive e di vigilanza. In caso di assenza il soggetto apicale provvederà ad informare l’Amministratore, il qualedelegherà per iscritto altro soggetto. In linea di principio generale a nessuno è consentito intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazionesenza idonea delega. AMMINISTRATORI E PROCURATORI Gli Amministratori ed i Procuratori che per fatto del loro ufficio entrino in comunicazione con lepubbliche amministrazioni per la trattazione di problematiche inerenti all’attività del Taranto F.C. 1927,debbono sempre riferire per iscritto all’Organo Amministrativo. Gli Amministratori hanno l’obbligo di riferire all’Organo Amministrativo l’esito dei rapportiche i soggetti apicali intrattengono con le pubbliche amministrazioni e di cui siano venuti aconoscenza. Non è consentito agli Amministratori e Procuratori, nei rapporti con la pubblica amministrazione,assumere iniziative personali che, a qualsiasi titolo, impegnino la Società ovvero abbianoripercussioni sulla Società stessa. Ogni decisione di rilevante importanza per la Società deve essere assunta dall’Organo Amministrativo. Gli Amministratori ed i Procuratori si impegnano ed obbligano a rispettare le norme contenutenel Codice Etico e nei presenti protocolli. SEZIONE B I REATI SOCIETARI Il presente paragrafo si riferisce ai reati societari elencati all’art. 25 ter rubricato “Reati societari”del D.Lgs. 231/2001. I reati previsti nella presente sezione devono ritenersi comuni. Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell’ambito dell’attività del Taranto F.C. 1927 deve ritenersi “medio”. Si fornisce di seguito, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere possano essere astrattamente applicabili alla società. LE FATTISPECIE DI REATO False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.) Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide e che si differenziano per il tipo di società al cui interno viene commesso il reato (quotate o meno3). Le due fattispecie si realizzano con l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nell’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori. Si precisa che: la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; le informazioni non veritiere o omesse devono essere rilevanti e tali da rappresentare in modo sensibilmente diverso dal vero la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene; la responsabilità si estende anche all’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Fatti di lieve entità (artt. 2621-bis c.c.) La pena è ridotta se i fatti di cui all’art. 2621 c.c. sono classificabili come di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. In particolare, la stessa pena ridotta è applicata a quelle società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. Impedito controllo (art. 2625 c.c.) Il reato consiste nell’ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione – legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione – attraverso l’occultamento di documenti od altri idonei artifici. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori della Società. Poiché il D.Lgs. 231/2001 fa esplicito riferimento al solo secondo comma dell’art. 2625 c.c., si precisa che dalla commissione del reato può discendere la responsabilità della società unicamente nell’ipotesi in cui l’impedimento o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all’art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Il reato, previsto a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli, il tutto fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori: la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all’art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un’attività di istigazione, determinazione o agevolazione nei confronti degli amministratori. Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.) Il reato si verifica in due ipotesi: – nel caso in cui vengano ripartiti utili o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva; – nel caso in cui vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Il reato si estingue qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l’approvazione del bilancio. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un’attività di istigazione, di determinazione o di agevolazione nei confronti degli amministratori. Illecite operazioni sulle azioni sociali o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Il reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all’integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Il reato si estingue qualora intervenga la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta. Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.) Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (si tratta di un reato cd. di evento, che punisce quindi il verificarsi dell’evento lesivo che realizza un danno al bene giuridico tutelato).Il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) Il reato si realizza nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte: – attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; – sottoscrizione reciproca di azioni o quote; – sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti; – sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti. Si precisa che non è, invece, incriminato l’omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell’art. 2343 3° co. c.c., della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall’esperto nominato dal Tribunale. Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.) Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti che comportino la formazione di una maggioranza artificiosa in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società (solo nel caso in cui esso venga commesso da soggetti apicali o sottoposti dell’ente potrà costituire presupposto per l’ascrizione di responsabilità in capo all’ente stesso). Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Il reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell’incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l’attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte: – attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l’occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati; – attraverso il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo. In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti. Il resto si configura anche se il fatto è commesso da: chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al punto precedente; chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. È punito inoltre anche chi, anche per interposta persona, offre, promette danaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate. Istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI L’area di rischio individuata come rilevante concerne la formazione delle comunicazioni sociali nel loro complesso. Assume particolare rilievo quale processo sensibile la predisposizione delle comunicazioni a terzirelative alla situazione economica patrimoniale e finanziaria dellaTaranto F.C. 1927 (bilancio di esercizio). Il rischio che si individua è insito nella possibilità che siano alterati o falsificati dati o elementi daregistrare al fine di fornire una rappresentazione contabile difforme da quella reale. I processi sensibili considerabili a rischio possono, dunque, individuarsi in: attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione delle operazioni di impresa nelle scritturecontabili, nelle relazioni, nei bilanci ed in altri documenti di impresa valutazione poste di bilancio acquisto di beni e servizi rapporti con gli organi di controllo e le autorità di vigilanza, con particolare riferimento allapredisposizione delle comunicazioni gestione delle risorse finanziarie predisposizione delle comunicazioni ai soci ed ai terzi inerenti la situazione economica,patrimonialee finanziaria della Società deliberazioni assembleari gestione dei rapporti e degli adempimenti verso i soci, i sindaci, i soggetti responsabili del controllo contabile e gli organismi di controllo gestione delle operazioni straordinarie e delle operazioni con parti correlate principi e le procedure di seguito elencate debbono essere rispettate anche nelle aree, nonespressamente previste, che risultino in concreto interessate. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO Nell’ambito di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, gli Organi sociali e parimenti idipendenti, i collaboratori ed i consulenti, per quanto di competenza di ognuno, devono conosceree rispettare le disposizioni normative concernenti il sistema amministrativo, contabile efinanziario della società, con particolare riferimento alle disposizioni di legge a tutela dell’informazionee trasparenza societaria, nonché della formazione del capitale e della sua integrità.E’ vietato pertanto per tutti coloro che operano per La Taranto F.C. 1927, con particolare riferimento agli organi sociali, porre in essere, dare causa o concorrere alla realizzazione di condotte tali che,valutate singolarmente ovvero collettivamente, possano integrare, direttamente o indirettamente,i reati previsti quali presupposto della responsabilità della società secondo il disposto dell’art.25 ter D.Lgs. 231/2001. Tutti coloro che, operando per la Società, gestiscono ovvero collaborano ad un’operazioneche ha quale esito necessario anche la registrazione contabile e più in generale i Destinatari devono: mantenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto di tutte le norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, avendo quale obiettivo quello di fornire ai terzi ed ai sociun’informazione fedele, veritiera e corretta in ordine alla situazione economica, patrimonialee finanziaria della società fornire informazioni complete, trasparenti e comprensibili dare corso senza ritardo, con correttezza e secondo buona fede a tutte le comunicazioni previstedalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, evitando di porrequalsivoglia ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza esercitate da soggetti terzi operare affinché i fatti di gestione della Società siano rappresentati correttamente e tempestivamentenella contabilità della società mantenere rapporti improntati ai principi di correttezza, responsabilità e trasparenza con gli istitutidi credito e con enti erogatori di finanziamenti E’ fatto espresso divieto di: rappresentare, trasmettere o comunicare dati o elementi falsi, lacunosi e non rispondenti allarealtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società nell’ambito delle operazioni finalizzate all’elaborazione ed alla rappresentazione dei bilanci, ovvero di ogni altra relazione o comunicazione omettere dati ed informazioni previsti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale efinanziaria della Società adottare condotte che siano d’ostacolo, per esempio attraverso l’occultamento di documentio mediante l’uso di altri strumenti fraudolenti, allo svolgimento dell’attività di controllo o di revisionedella gestione sociale da parte dei Revisori o porre in essere qualsivoglia comportamentoche possa essere d’ostacolo in qualche modo all’obiettivo accertamento della situazioneeconomica, patrimoniale e finanziaria omettere di effettuare ovvero effettuare senza la prescritta completezza e tempestività, le segnalazioniperiodiche previste secondo le comuni norme di legge, nonché la trasmissione didati e dei documenti prevista dall’ordinamento ovvero richiesti da un’autorità di vigilanza. esporre nelle comunicazioni fatti non corrispondenti al vero ovvero occultare elementi o fattirilevanti per la verifica delle effettive condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società adottare condotte che siano di ostacolo, anche indirettamente, all’esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza, che a mero titolo esemplificativo si individuano in opposizioni, rifiuti pretestuosi ed ingiustificati, comportamenti ostruzionistici, comunicazioni ritardate, consegna di documentazione incompleta divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni rilevanti che non siano di pubblico dominio, inerenti la Società, fatte salve le comunicazioni previste ex lege ovvero richieste dalle pubbliche autorità in caso di disponibilità di informazioni privilegiate derivanti dal rapporto di lavoro e professionale intrattenuto con la Società, nessuno può acquistare, vendere o compiere operazioni di altra natura su strumenti finanziari di qualunque società che intrattenga relazioni con la Società. 3.1 Tracciabilità e trasparenza contabile L’organizzazione della funzione contabile deve assumere come primario obiettivo la generazionedi dati ed informazioni idonei a rappresentare in maniera accurata i fatti gestionali della società. Per ogni operazione deve essere conservata agli atti adeguata documentazione di supporto, al fine di consentire: l’agevole ricostruzione contabile l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità l’individuazione dei soggetti intervenuti gli obiettivi prefissati 3.2 Regolare funzionamento della Società e le deliberazioni assembleari I Destinatari devono assicurare, ognuno per quanto di propria competenza, il regolare funzionamentodella Società e degli organi sociali.Deve essere garantita e permessa ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale secondole previsioni di legge. L’Organo Amministrativo deve garantire, nei rapporti con l’Assemblea dei soci, il correttosvolgimento dell’attività di controllo a questi legalmente attribuita, anche soddisfacendo eventualirichieste di informazioni e rendendo disponibili i documenti necessari all’esercizio del controllo. All’Organo Amministrativo, agli organi di controllo, nonché a chiunque, a qualunque titolo, partecipi all’Assembleadei soci, è vietato compiere atti simulati o comportamenti fraudolentemente voltiad eludere le disposizioni civilistiche che regolano l’esercizio del diritto di voto, al fine di alterareil corretto procedimento di formazione della volontà assembleare o la maggioranza richiestaper l’approvazione delle delibere. Nessuno può porre in essere atti finalizzati a pregiudicare la libera e corretta formazione della volontà assembleare. 3.3 Le disposizioni del patrimonio sociale Ogni operazione idonea ad incidere sull’integrità del patrimonio indisponibile della società nonpuò essere effettuata se non previa puntuale verifica in ordine alla consistenza dello stato patrimoniale e solo a seguito dell’acquisizione preventiva del parere degli organi di controllo. Le operazioni che possono incidere in modo significativo sul patrimonio della società devono esser e comunicate all’Organismo di Vigilanza. I Destinatari devono osservare le norme di legge poste a tutelare l’integrità e l’effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie di creditori e dei terzi. PROCEDURE SPECIFICHE RELATIVE AL BILANCIO DI ESERCIZIO Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e correttola situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. I documenti del bilancio devono essere redatti in base alle procedure aziendali che a loro volta devono: determinare in modo esaustivo i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i critericontabili per l’elaborazione di dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili; prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile mediante un sistema che consenta di conservare la tracciabilità di ogni singolo passaggio e parimenti l’identificazione dei soggetti responsabili dell’inserimento dei dati nel sistema stesso. Il procedimento da seguire per la formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre situazionicontabili infrannuali della società deve contenere i passaggi descritti: il Direttore Amministrativo o equivalente funzionale è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, da presentare all’Organo Amministrativo in occasione della delibera di approvazione del bilancio, attestante: la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili e nei documenti ad essi connessi, nonché negli elementi di informazione posti a disposizione della società; l’insussistenza di elementi da cui desumere che le dichiarazioni ed i dati raccolti siano incompletiovvero inesatti; l la predisposizione di un adeguato sistema di controllo finalizzato a fornire la massima attendibilità sui dati di bilancio. La predetta dichiarazione deve essere trasmessa altresì all’Organismo di Vigilanza. L’Organismo di Vigilanza può chiedere di esaminare la bozza di bilancio e la relativa nota integrativain prossimità dell’Assemblea dei soci per l’esame e l’approvazione del bilancio stesso echiedere chiarimenti ai soggetti che hanno predisposti i predetti documenti ed al soggetto deputatoal controllo. PROCEDURE OPERATIVE Le procedure operative concernono le istruzioni di lavoro specifiche elaborate dalla Società in materia di: bilancio, adempimenti fiscali e tributari gestione omaggi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza amministrazione eflussi finanziari rimborsi spese e trasferte approvvigionamento di beni e servizi gestione magazzino farmaci e presidi biglietteria, rapporti arbitri e gestione stadio rapporti con le istituzioni gestione contenzioso e consulenze ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI I registri contabili obbligatori, i documenti contabili e quanto altro relativo all’Ufficio Contabilità idoneo a dimostrare i processi di registrazione e contabilizzazione dei fatti aziendali, devono essereconservati in archivi, anche elettronici, accessibili facilmente al solo personale incaricato, peralmeno dieci anni. RAPPORTI CON REVISORI Al fine di non compromettere la regolarità delle attività previste dal D. Lgs. nr. 39/2010 la societànon può affidare al soggetto incaricato del controllo legale dei conti della Società le seguenti attività: tenuta della contabilità e degli altri registri contabili e redazione dei bilanci servizi di valutazione, pareri di congruità o stime per i conferimenti in natura outsourcing delle funzioni di internal audit consulenza in materia di investimenti o altri servizi di investment banking servizi legali ogni altro servizio da ritenersi secondo la normativa incompatibile con il controllo legale deiconti SEZIONE C REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO LE FATTISPECIE DI REATO Omicidio colposo (art. 589 c.p.) La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.) La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d’ufficio. Ai sensi dell’art. 583 c.p., la lesione personale è: grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; gravissima se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. Esclusione della responsabilità amministrativa della società Il D.Lgs. 81/2008, all’art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Secondo l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a: rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; attività di sorveglianza sanitaria; attività di informazione e formazione dei lavoratori; attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; verifiche periodiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. Inoltre, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere: idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle suddette attività; un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso; un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività. Il Modello di Organizzazione deve, quindi, essere integrato dalla disciplinadettata dal T.U. 81/2008, provvedendo al coordinamento ed all’assemblamento di due sisteminormativi distinti. L’art. 2 dd) D.Lgs. 81/2008 precisa come il Modello di Organizzazione debba essere diretto alla definizione di una politica aziendale per la salute e la sicurezza sul lavoro che possa rappresentareidoneo strumento per prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590 c.p.. Il Modello di Organizzazione deve, dunque, essere integrato con la normativa dettata dal T.U.81/2008, divenendo un sistema organizzativo diverso ed ulteriore rispetto a quello previsto dallanormativa antinfortunistica. In particolare, il Modello di Organizzazione, differenziandosi in questo da un mero documento di valutazione dei rischi, deve prevedere: la necessaria vigilanza sull’adempimento degli obblighi, delle procedure e delle istruzioni di lavoroin sicurezza le periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate la necessità di un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimentonel tempo della condizione di idoneità delle misure adottate l’individuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misureindicate nel Modello protocolli del Modello integrato devono, pertanto, riguardare l’attuazione da parte della societàdegli obblighi giuridici imposti dal T.U. 81/2008, il cui adempimento dovrebbe essere garantitodai protocolli del Modello stesso. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI Con riferimento all’individuazione delle aree a rischio e delle attività ad esse connesse occorre sottolineare che per l’integrazione dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p., così come richiamati dall’art. 25 septies D.Lgs. 231/2001, rileva l’inosservanza delle norme poste a tutela della salutee sicurezza dei lavoratori dalla quale dipende l’evento dannoso (morte o lesioni). E’ pertanto di immediata evidenza come tutte le aree di svolgimento dell’attività Società contemplino potenziali situazioni di rischio, non potendosene escludere aprioristicamente nessuna. Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell’ambito dell’attività della Società deve ritenersi “medio”. Tuttavia, allo stato attuale, l’assenza di ogni adeguamento al T.U. 81/08 e la mancata individuazione delle figure e dei presidi ivi previsti, è suscettibile di rafforzare il rischio e farlo ascendere al grado di rischio alto. In un’ottica di compliance integrata la Taranto F.C. 1927 ha, comunque, avviato un processo di rafforzamento delle proprie politiche aziendali a tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza sul lavoro. La redazione del Documento di Valutazione Rischi e la nomina del RSPP e del Medico competente costituiranno elemento che contribuirà a contenere i rischi nel limite dell’accettabilità. Le procedure devono prevedere un Servizio Sicurezza, il cui responsabile è deve essere il soggetto delegato dal datore di lavoroalla gestione complessiva di ogni aspetto concernente la tutela della salute e della sicurezzasul lavoro. Devono essere ritualmente designati i soggetti della sicurezza così come previsti dal T.U.81/2008.Si deve, altresì, verificare la sussistenza di idonei documenti di valutazione dei rischi (DVR) ex art. 28T.U. 81/2008 e, laddove necessario, dei DUVRI ex art. 26 T.U. 81/2008. I processi sensibili ritenuti a rischio per il verificarsi delle suindicate ipotesi di reato si possonoindividuare nella gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza degli impianti e deiluoghi di lavoro. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 3.1 Organizzazione aziendale Nello svolgimento della propria attività la Società deve rispettare tutti gli obblighi giuridicie le misure di prevenzione, sia collettive che individuali, stabilite dalla normativa vigente perla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con la finalità precipua di impedire che si verifichinofatti di omicidio colposo ovvero lesioni colpose a causa della violazione di norme antinfortunisticheo poste a tutela dell’igiene, della salute e della sicurezza sul lavoro. Tutti gli aggiornamenti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro devono trovare adeguato recepimentoda parte della Società su proposta del Responsabile del servizio sicurezza. Il Datore di Lavoro deve prevedere, per quanto richiesto dall’organizzazione aziendale, la necessariaarticolazione di funzioni che assicuri le adeguate competenze tecniche ed i poteri indispensabiliper un’efficace verifica, gestione e contenimento del rischio. La Società deve assicurare che le misure di prevenzione rilevanti per la salute e sicurezzadel lavoro siano tempestivamente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi ed algrado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. La Società deve destinare adeguate risorse per la gestione di tutti i profili attinenti alla tuteladella salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, senza risparmi di sorta e con l’unico obiettivo digarantire lo svolgimento delle attività lavorative in condizioni di assenza ovvero massimo controllodel rischio. La Società è tenuta ad organizzare il lavoro, la concezione delle postazioni, la scelta delleattrezzature, nonché ogni aspetto della singola attività nel rispetto dei principi ergonomici. I principi e le indicazioni sopra delineati debbono trovare piena applicazione sia nell’ambito sportivo,con riferimento all’area tecnica ed ai tesserati, sia nell’area amministrativa, con riferimentoai dipendenti. 3.2 Redazione Documento di Valutazione dei Rischi Il Documento di Valutazione dei Rischi, adottato ai sensi degli artt. 28 ss. T.U. 81/2008, deveespressamente indicare tutte le attività ritenute a rischio che si svolgono all’interno delle strutture della Società, nonché i nominativi dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, conla specifica individuazione dei compiti a loro affidati. In particolare, il DVR deve avere data certa e comprendere: una relazione inerente la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale utilizzati; il programma delle misure ritenute adeguate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l’indicazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente individui in possesso di adeguate competenze e poteri; l’individuazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; l’individuazione delle attività che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici. 3.3 Informazione, formazione e addestramento All’atto dell’assunzione ovvero della stipulazione di rapporti contrattuali con consulenti ovveroliberi professionisti la Taranto F.C. 1927 è tenuto a fornire per iscritto un’adeguata informazione suirischi sulla salute e sicurezza sul lavoro nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzioneadottate, anche nell’ambito applicativo dell’art. 26 T.U. 81/2008. La società è tenuta a garantire che tutti coloro che prestano la propria attività per la stessa ed all’interno delle sue strutture abbiano una sufficiente ed adeguata formazione finalizzataall’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle rispettive attività nonché all’identificazione,riduzione e gestione dei rischi, propri ed interferenziali, nei limiti e nel rispettodelle disposizioni normative. E’ fatto obbligo per le società appaltatrici di garantire che tutti coloro che prestano la propria attività per La Taranto F.C. 1927 ed all’interno delle sue strutture abbiano una sufficiente ed adeguataformazione finalizzata all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle rispettiveattività nonché all’identificazione, riduzione e gestione dei rischi, propri ed interferenziali,nei limiti e nel rispetto delle disposizioni normative. La formazione e l’eventuale addestramento devono tenere conto delle specificità afferenti le singolemansioni ed attività, i danni e le conseguenti misure di prevenzione. La formazione deve essere oggetto di periodico aggiornamento in ragione dell’evoluzione dei rischi individuati e dell’insorgenza di nuovi rischi, in caso di modifiche normative nonché nell’eventualitàdi novità strutturali dell’organizzazione del lavoro. Il datore di lavoro deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per quel checoncerne l’organizzazione della formazione. L’espletamento della formazione è sempre documentata per iscritto e tale documentazione deveessere inviata annualmente all’Organismo di Vigilanza con relazione di accompagnamento daparte del Responsabile del Servizio Sicurezza. 3.4 Sorveglianza sanitaria Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 T.U. 81/2008 e s.m.i.nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessasia ritenuta dal medico correlata ai rischi lavorativi. Sull’esito delle visite periodiche in presenza di sintomi riconducibili a patologie conseguenti all’esposizionea fattori di rischio connessi all’attività lavorativa, il medico competente deve informareper iscritto il datore di lavoro o il soggetto da questidelegato, nonché l’Organismo diVigilanza affinché, ognuno per le rispettive competenze, provveda ai necessari controlli sul rispettodelle misure di prevenzione e protezione della salute adottate e sulla loro perdurante adeguatezza. 3.5 Uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale Tutti i lavoratori e tutti coloro che prestano la propria opera per la Società sono tenuti all’osservanzadelle norme vigenti nonché alle disposizioni aziendali in materia di salute, sicurezzaed igiene sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individualemessi a loro disposizione. La violazione del precetto enunciato al precedente capoverso rappresenta violazione del presenteModello di Organizzazione e, dunque, illecito disciplinare. Chiunque venga a conoscenza di violazione delle norme dettate in tema di tutela della salute eella sicurezza sul lavoro deve effettuarne tempestiva comunicazione all’Organismo di Vigilanza. Il medico competente è tenuto ad osservare gli obblighi previsti a suo carico dal T.U. 81/2008.Tutti coloro che entrino o possano entrare in contatto con agenti chimici, fisici e biologici sui luoghidi lavoro sono tenuti ad adottare i necessari ed idonei dispositivi di protezione individualeforniti dal datore di lavoro, sentito il responsabile del servizio di prevenzione ed il medico competente. LO STADIO Peculiare importanza nell’ambito della problematica della sicurezza sul lavoro assume la gestionedell’impianto sportivo dove la Taranto F.C. 1927 effettua le partite casalinghe, attualmente affidato in concessione nelle giornate delle singole partite. Atteso che la gestione del predetto impianto in occasione degli eventi sportivi che vedono presente La Taranto F.C. 1927 è a carico della Società, si devono ribadire i seguenti principi: il Piano di Emergenza e mantenimento condizioni di sicurezza per lo stadio di calcio deve essere sempre monitorato ed aggiornato. Il Piano deve prevedere, in ogni caso: identificazioni delle possibili emergenze interne identificazione delle possibili emergenze esterne misure preventive organizzazione e gestione dell’emergenza individuazione collocazioni rilevanti di impianti ed attrezzature al fine dell’attuazione di specificheprocedure di emergenza procedure di emergenza Il presente documento, attesa la presenza di dipendenti e tesserati della Società durantele manifestazioni sportive deve trovare compiuto aggiornamento allorquando intervengano modifichestrutturali dell’impianto ovvero novità normative. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE INTEGRATOEX ART. 30 T.U. 81/2008. IL SISTEMA AZIENDALE DI GESTIONE La Taranto F.C. 1927, attraverso il predisposto Servizio Sicurezza, cura l’integrazione del modello diOrganizzazione con le disposizioni previste dall’art. 30 T.U. 81/2008, assicurando un sistemaaziendale che preveda l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: 5.1 al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 5.2 alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizioni delle misure di prevenzione e protezioneconseguenti; 5.3 alle attività di natura organizzative, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori perla sicurezza; 5.4 alle attività di sorveglianza sanitarie; 5.5 alle attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori; 5.6 alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; 5.7 alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 5.8 alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. Deve altresì essere garantita un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche edi poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio connessoalla sicurezza sul lavoro. Debbono pertanto essere individuate le persone fisiche che ricoprono le diverse funzioni sopraenunciate. Il presente Modello di Organizzazione prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare l’inosservanzadelle misure dettate nell’ambito della sicurezza sul lavoro.Vi è, dunque, espresso richiamo al sistema sanzionatorio disciplinato nella parte generale del presentedocumento, con particolare riferimento alle previsioni ivi contenute concernenti l’irrogazionedi sanzioni determinate nel caso di violazione delle normative in tema di sicurezza sul lavoro. Controllo ed aggiornamento Il Servizio Sicurezza è tenuto ad un costante monitoraggio dell’adeguatezza delle misure precauzionaliadottate e dell’efficace funzionamento del Modello di Organizzazione integrato. Deve pertanto provvedersi alla regolamentazione di un sistema di controllo costante sull’attuazionedel Modello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misureadottate. Il Servizio Sicurezza relazionerà in merito al sistema di controllo adottato, nonché ai risultati ditale attività sia al Datore di Lavoro che all’Organismo di Vigilanza almeno con relazione annuale. L’Organismo di Vigilanza è altresì tenuto, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, adesercitare il controllo sull’attuazione del Modello di Organizzazione integrato. Nel caso in cui emergano criticità relative a significative violazioni delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed all’igiene sul lavoro la Società si impegna a riesaminare ed eventualmentemodificare il Modello di Organizzazione integrato su proposta del Responsabile del Servizio Sicurezzae previa comunicazione all’Organismo di Vigilanza. Con le medesime modalità dovrà altresì provvedersi al riesame ed all’eventuale modifica del modellodi Organizzazione integrato in caso di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazioneal progresso scientifico e tecnologico ovvero in caso di mutamenti legislativi o di indirizzigiurisprudenziali. Documentazione Il Responsabile del Servizio Sicurezza documenta l’attività di gestione del sistema aziendale per la sicurezza, registrando le operazioni finalizzate all’adempimento degli obblighi giuridici sopra enunciati.Il sistema di registrazione deve prevedere la tracciabilità delle verifiche effettuate, la data delleoperazioni di controllo e di eventuale modifica delle procedure in atto, l’individuazione del soggettoche vi ha proceduto, nonché le eventuali criticità rilevate. La documentazione può avvenire mediante l’utilizzo di supporti documentali cartacei o informaticida conservare ordinatamente, con le eventuali revisioni ed implementazioni. Comunicazioni all’Organismo di Vigilanza L’importanza ed il rilievo delle problematiche e delle criticità nell’ambito della complessa tematicadella sicurezza sul lavoro richiedono in ogni caso la cooperazione di tutti coloro che a vario titolooperano per la Società e che vengono a conoscenza di situazione di inosservanza delledisposizioni normative in materia ovvero di situazioni di possibile rischio e pericolo per la salutedelle persone. E’ pertanto fatto obbligo per tutti coloro che operano per la Società di effettuare immediatacomunicazione scritta all’Organismo di Vigilanza in merito alla verificata inosservanza delle disposizioniin tema di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro. Il Responsabile della Sicurezza ed il responsabile dei singoli processi aziendali che abbiano nozionedi accertamenti da parte delle pubbliche autorità in merito alla sicurezza sul lavoro sonoobbligati ad effettuare tempestiva comunicazione all’Organismo di Vigilanza. L’Organismo di Vigilanza cura la raccolta delle comunicazioni. La violazione degli obblighi di comunicazione costituisce violazione del presente Modello di Organizzazionee, dunque, illecito disciplinare sanzionabile ai sensi e per gli effetti del sistema sanzionatorioprevisto nella parte generale del presente documento. SEZIONE D DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI Le aree di rischio e le conseguenti attività ritenute sensibili in ordine al rischio commissione dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati si individuano nelle seguenti: invio dati e rendicontazione alla Pubblica Amministrazione attività ordinaria sul server aziendale e sugli strumenti di lavoro archiviazione sostitutiva di dati a valenza probatoria servizi di Certification Authority LE FATTISPECIE DI REATO La legge 18 marzo 2008 n. 48 ha introdotto, nel testo del D.Lgs. 231/01 l’art. 24 bis in base al quale: In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”. Di seguito si riporta una descrizione dei reati richiamati dall’art. 24-bis. Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applica le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l’utilizzo di documenti informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti: Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.): Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni; Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.): Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni; Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.): Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall’originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni; Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476; Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.): Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni; Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.): Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro; Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.): Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo; Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi; Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all’ispezione dell’Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all’Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00; Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.): Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata; Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.): Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito; Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480; Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.): Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private; Uso di atto falso (art. 489 c.p.): Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno; Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell’articolo precedente; Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti; Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.): Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’art. 617-quater. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’art. 617-quater. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al numero 1 del secondo comma dell’articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno quattro anni e si procede d’ufficio. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione, o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata. Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell’articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) Se il fatto di cui all’art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell’articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO La prevenzione del rischio di commissione dei delitti informatici deve essere attuata attraverso adeguate misure organizzative, tecnologiche e normative, nonché mediante controlli di ordine generale: previsione nel Codice Etico di specifiche indicazioni in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse informatiche predisposizione di adeguati strumenti tecnologici atti a prevenire ed impedire la realizzazionedi delitti informatici predisposizione di un regolamento interno per l’utilizzo delle risorse tecnologiche e dei sistemiinformatici rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la materia della protezione e sicurezzadei dati personali e dei sistemi informatici E’ in ogni caso vietato: porre in essere condotte che integrino le fattispecie di cui all’art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 ovveroanche soltanto ne favoriscano la realizzazione installare nella rete aziendale un proprio software che possa impedire, interrompere o danneggiare le comunicazioni informatiche aziendali ovvero l’intero sistema informatico aziendale ovvero utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dalla Società alterare, modificare, sostituire, falsificare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati accedere abusivamente al proprio sistema informatico al fine di alterare, cancellare, distruggeredati o informazioni detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri strumenti idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico di soggetti terzi, concorrenti, pubblici o privati, a qualunquefine entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice di identificazione utente diversoda quello assegnato svolgere attività di approvvigionamento, produzione, diffusione di apparecchiature informatiche allo scopo di deteriorare un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di danneggiare le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti oppure di favorire l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali svolgere attività fraudolenta o installare apparecchiature per l’intercettazione, l’impedimento, l’interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati svolgere attività di modifica, cancellazione o danneggiamento di dati, informazioni o programmi di soggetti pubblici o privati o aventi pubblica utilità distruggere, danneggiare o rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità rivelare a chicchessia le proprie credenziali di autenticazione alla rete aziendale realizzare condotte finalizzate alla distruzione o all’alterazione di documenti informatici, con osenza finalità probatoria, in assenza di specifica autorizzazione navigare in internet ovvero utilizzare la posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendalial di fuori e per finalità non connesse all’attività lavorativa ADEGUAMENTO AL GDPR 2016/679 La Società ha in corso di implementazione la compliance relativa alla normativa introdotta con il GDPR UE 2016/679. Il predetto documento si intende quivi richiamato e, in quanto allegato, deve ritenersi facenteparte del presente Modello di Organizzazione. I Destinatari sono pertanto tenuti all’osservanza dei precetti, delle regole e delle procedure ivi previsti. SEZIONE E DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell’ambito dell’attività della Società deve ritenersi “basso”, non evidenziandosi significative aree di potenzialepericolo e neppure processi sensibili a rischio specifico. L’unica fattispecie che si ritiene possa comportare un rischio di realizzazione deve individuarsinella fattispecie dell’associazione a delinquere semplice ex art. 416 c.p. I principi contenuti nel Codice Etico e le regole ivi sancite vanno nella direzione di temperare possibili condotte poste in essere al fine di raggiungere risultati sportivi attraversola commissione di fatti aventi rilevanza penale. LE FATTISPECIE DI REATO Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) (con esclusione di quelle di cui al co. 6) L’ipotesi in esame prevede e punisce l’associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.) Il reato si configura in caso di partecipazione, promozione, direzione, organizzazione di un’associazione di tipo mafioso. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.) Tale fattispecie è realizzata per effetto dell’accettazione, diretta o a mezzo di intermediari, della promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’art. 416-bis c.p. o mediante le modalità operative tipiche di tale tipologia di sodalizio criminoso (forza di intimidazione ed assoggettamento da esso derivante), in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa. La norma punisce altresì chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi e con le modalità sopra descritte.” Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis (associazione di tipo mafioso) ovvero agevolazione delle attività delle associazioni di tipo mafioso. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 d.lgs. n. 286/1998) L’ipotesi punisce chi, nell’ambito di una associazione per delinquereatti diretti a procurare illegalmente l’ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di soggetti senza titolo di residenza permanente. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)(ipotesi possibileper i soli reati transnazionali) L’ipotesi punisce chi, nell’ambito di una associazione per delinquere, dia aiuto a terzi al fine di eludere le investigazioni dell’Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, a seguito della commissione di reati per i quali è prevista la pena di morte o l’ergastolo o la reclusione. Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)(di Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico) Il reato si configura con l’offrire rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a persone che partecipano ad associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico. PRESIDI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico può ritenersi allo stato misura sufficienteper valutare il rischio come accettabile unitamente al rispetto delle disposizioni sancitedalle procedure operative e dalle istruzioni di lavoro elaborate dalla società. SEZIONE F DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO LE FATTISPECIE DI REATO Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) La fattispecie di reato punisce chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) La fattispecie di reato punisce, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.) La fattispecie di reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro. La fattispecie tutela il normale esercizio dell’attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati. Per “violenza sulle cose” si fa riferimento alla nozione contenuta nell’art. 392, 2 c., c. p. secondo cui “agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione”. Pertanto, si deve far riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse. Per “mezzi fraudolenti” devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall’art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio nell’uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose, e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione. La fattispecie delittuosa può rilevare anche in materia di concorrenza sleale, allorché il turbamento dell’altrui attività economica derivi da comportamenti posti in essere con inganno e illeciti artifici al fine di danneggiare l’attività stessa e sempre che l’uso dei mezzi fraudolenti non sia diretto ad assicurare un utile economico. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) La norma incriminatrice, introdotta nel codice penale dall’art. 8 della legge n. 646 del 1982, punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. La norma citata si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle. Infatti, la fattispecie delittuosa è stata introdotta dal legislatore per sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi; pertanto, secondo la voluntas legis, è tipizzato il ricorso a forme tipiche di intimidazione proprie della criminalità organizzata che, con metodi violenti o minatori, incide sulla fondamentale legge della concorrenza del mercato, destinata a garantire il buon funzionamento del sistema economico e, di riverbero, la libertà delle persone di determinarsi nel settore. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) La norma punisce la vendita o messa in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all’industria nazionale, punendola con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro. Le condotte di porre in vendita e immettere nei circuiti di distribuzione attengono all’attività di commercializzazione, di produzione e di distribuzione, quale appendice necessaria all’attività di produzione. Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma incriminatrice annovera anche i “nomi”, identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, etc. apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio. Il nocumento all’industria nazionale, elemento costitutivo dell’art. 514, può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all’industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all’estero, il mancato incremento degli affari, l’offuscamento del buon nome della società in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale. Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocumento. Pertanto, si colloca in Italia la consumazione, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico nazionale. Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) La fattispecie di reato punisce chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La norma prevede la reclusione fino a 2 anni o la multa fino a 2.065 euro. La frode in commercio presuppone l’esistenza di un contratto: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all’acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l’obbligo di consegna di una cosa mobile (es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l’illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l’interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) La norma incriminatrice condanna, salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell’ambito dell’attività della Società deve ritenersi “molto basso”, non evidenziandosi né aree di potenziale pericoloe neppure processi sensibili. L’analisi della tipologia delle attività del Taranto F.C. 1927 induce a ritenere minima la sussistenza di una reale probabilità di commissione dei reati in esame. Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico può ritenersi allo stato misura sufficienteper valutare il rischio come accettabile unitamente al rispetto delle disposizioni sancitedalle procedure operative e dalle istruzioni di lavoro allegate al presente Modello di Organizzazione. SEZIONE G DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO LE FATTISPECIE DI REATO Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270 bis c.p.) Costituito dalla condotta di promuovere, costituire, organizzare, dirigere o finanziare associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive. Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) Costituito dalla condotta di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.) Costituito dalla condotta di dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis. Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.): sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.): che disciplina l’istigazione a uno dei reati suddetti. Delitti previsti da leggi speciali: Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York: secondo l’art. 2 della predetta Convenzione commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l’intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente (anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente utilizzati), al fine di compiere: atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un’azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un’organizzazione internazionale; atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell’ambito dell’attività della Società deve ritenersi “molto basso”, non evidenziandosi né aree di potenziale pericoloe neppure processi sensibili. L’analisi della tipologia delle attività del Taranto F.C. 1927 induce a ritenere minima la sussistenzadi una reale probabilità di commissione dei reati in esame. Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico può ritenersi allo stato misura sufficienteper valutare il rischio come accettabile unitamente al rispetto delle disposizioni sancitedalle procedure operative e dalle istruzioni di lavoro allegate al presente Modello di Organizzazione. SEZIONE H DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE LE FATTISPECIE DI REATO Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) Costituito dalla condotta di esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) Costituito dai seguenti tipi di condotte: l’induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione di soggetti minori degli anni diciotto. Pornografia minorile (art. 600-ter, commi 1 e 2, c.p.) Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.) Punisce il semplice detentore che si procura o comunque dispone di materiale pornografico prodotto (da altri e non da lui) con le modalità descritte nel sopra illustrato art. 600-ter c.p.. Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.) Consiste nell’induzione, con gli stessi “strumenti” di cui all’art. 600 c.p., “a fare ingresso o soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno”. Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.) Consiste nell’acquistare o alienare o cedere una persona che si trovi in uno degli “stati” di cui all’art. 600 c.p. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell’ambito dell’attività della Società deve ritenersi “molto basso”, non evidenziandosi né aree di potenziale pericoloe neppure processi sensibili. L’analisi della tipologia delle attività del Taranto F.C. 1927 induce a ritenere minima la sussistenzadi una reale probabilità di commissione dei reati in esame. Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico può ritenersi allo stato misura sufficienteper valutare il rischio come accettabile unitamente al rispetto delle disposizioni sancitedalle procedure operative e dalle istruzioni di lavoro allegate al presente Modello di Organizzazione. SEZIONE I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA LE FATTISPECIE DI REATO Ricettazione (art. 648 c.p.) L’art. 648 c.p. incrimina chi “fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”. Il reato si realizza mediante acquisto (l’effetto di un’attività negoziale a titolo gratuito od oneroso), ricezione (ogni forma di conseguimento del possesso del bene anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza) od occultamento (nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto) di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (comunque fuori dei casi di concorso nel delitto stesso, ad esempio furto), oppure mediante l’intromissione nel farle acquistare, ricevere, occultare. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Tale reato consiste nel fatto di chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. Il delitto in esame sussiste anche quando l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. La disposizione è applicabile anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. E’ rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) È il reato commesso da “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto”. Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell’esercizio di un’attività professionale ed è esteso ai soggetti l’ultimo comma dell’art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a “investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l’impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie. Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla “ripulitura” dei capitali illeciti. Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) Si rinvia al paragrafo “O”. VALUTAZIONE DEL RISCHIO Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell’ambito dell’attività della Società deve ritenersi “medio”. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI I processi sensibili che possono ritenersi a rischio nell’ambito dell’attività della Società sonoi seguenti: acquisti di beni e servizi, conferimento incarichi professionali e consulenziali gestione dei rimborsi spese a dipendenti, collaboratori e tesserati gestione della contabilità e del bilancio gestione degli investimenti e dei finanziamenti gestione della tesoreria omaggi, sponsorizzazioni e liberalità gestione delle operazioni straordinarie con altre società PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER LA MOVIMENTAZIONE DI DENARO E’ vietato per ogni soggetto destinatario porre in esser comportamenti che integrino, anche indirettamentele fattispecie di reato indicate nella presente sezione di parte speciale. In conformità con quanto statuito nel Codice Etico e nelle procedure ed istruzioni aziendaliadottate è vietato: disporre trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatoredi titoli al portatore quando il valore dell’operazione, anche frazionata, sia pario superiore ad € 2.000,00, ovvero superi il limite previsto dalla vigente normativa antiriciclaggio; effettuare trasferimenti di denaro contante tramite esercenti di attività di prestazione diservizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento fondi; effettuare operazioni che contemplino la movimentazione di denaro senza che vi sia coincidenzatra i destinatari dei pagamenti e le controparti coinvolte nelle transazioni e tra gliordinanti dei pagamenti e le controparti coinvolte nelle transazioni; aprire conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia; utilizzare conti correnti aperti presso Stati esteri al solo scopo di non far figurare la movimentazionedi somme di denaro. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI E’ fatto espresso divieto di acquistare, ricevere, sostituire beni che si ritiene, ovvero si sospetta, che abbiano provenienza illecita. Per ogni acquisto di beni è sempre necessario procedere: all’acquisizione preventiva di informazioni commerciali sul fornitore; alla valutazione del prezzo proposto in relazione ai valori di mercato; al controllo della corrispondenza tra i destinatari dei pagamenti ed i soggetti effettivamente; coinvolti nella transazione commerciale. Ad ogni acquisto deve corrispondere un documento fiscale e contabile. I pagamenti debbono avvenire con mezzi tracciabili, con il minimo ricorso all’uso dei contanti. Per i singoli processi di acquisto o ricezione di beni deve essere individuato un soggetto responsabile.In caso di ricezione di denaro dovrà esserne verificata l’origine al fine di accertare la provenienzalecita, anche attraverso la verifica del soggetto che trasferisce. Nel caso di investimenti o sponsorizzazioni di terzi dovranno essere svolti preventivi e completiaccertamenti in ordine alla congruità economica ed agli scopi dell’attività. Qualsiasi anomalia o criticità deve essere comunicata con tempestività al Consiglio di Amministrazioneed all’Organismo di Vigilanza. PROCEDURE OPERATIVE Debbono altresì essere rispettate le procedure operative ed istruzioni di lavoro elaborate dalla società in materia di: bilancio, adempimenti fiscali e tributari gestione omaggi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza amministrazione eflussi finanziari rimborsi spese e trasferte approvvigionamento di beni e servizi gestione magazzino farmaci e presidi gestione del personale biglietteria, rapporti arbitri e gestione stadio rapporti con le istituzioni gestione contenzioso e consulenze SEZIONE L INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA LE FATTISPECIE DI REATO Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.). La fattispecie di reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE Il rischio in ordine alla possibile commissione di reati della presente sezione nell’ambito dell’attivitàdella Società deve ritenersi “basso”. Si tratta, in effetti, di reato contro l’amministrazione della Giustizia, il cui rischio di commissione prescinde dall’attività effettiva svolta dalla società, giacché in ogni contesto può sorgere il rischiodi un procedimento penale davanti all’Autorità Giudiziaria nel quale la persona giuridica potrebbefruire di un astratto vantaggio o interesse a condizionare le dichiarazioni di chi è chiamato a renderedichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale. Pare, pertanto, indispensabile precisare che: l chiunque operi per la Società deve astenersi dal contattare le persone chiamate dall’autorità giudiziaria per rendere dichiarazioni, né deve avere qualsivoglia tipo di colloquio conesse avente ad oggetto la questione processuale chiunque operi per la Società deve astenersi dal contattare coloro che, non ancora chiamati a rendere dichiarazioni dall’autorità giudiziaria, siano soggetti a conoscenza di fatti rilevanti sotto il profilo penale al fine di condizionarne le future possibili dichiarazioni In ogni caso sievidenzia come il rispetto dei principi e delle procedure previste nel Codice Etico rappresenti strumento idoneo, unitamente alle regole sopra indicate, per prevenire il compimentodi tale ipotesi di reato e considerare il rischio accettabile. E’ fatto altresì espresso obbligo per coloro i quali siano stati oggetto di tentativo di condizionamentoin merito ad un’eventuale dichiarazione davanti all’Autorità Giudiziaria di comunicarequanto avvenuto tempestivamente all’Organismo di Vigilanza per i provvedimenti del caso. SEZIONE M REATI TRANSNAZIONALI LE FATTISPECIE DI REATO La legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito “Convenzione”). La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tale riferimento, richiede che ogni Stato parte della Convenzione adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa. All’art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l’estensione della disciplina del Decreto in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale. Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 146/06, si considera reato transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: – sia commesso in più di uno Stato; – ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; – ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; – ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”. Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione, si intende “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”. Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, l’art. 10 della legge n. 146/06 annovera le fattispecie di seguito indicate. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L’art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione. Anche il solo fatto di partecipare all’associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater D.p.r. 43/73) L’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 291-bis c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali). Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/90) L’associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione é punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Disposizioni contro l’immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 D. Lgs. 286/98) L’art. 12 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/98 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi “in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero”. La seconda fattispecie, contenuta nell’art. 12 e nota come favoreggiamento dell’emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi “compie (…) atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”. Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell’emigrazione clandestina sono posti in essere “al fine di trarre profitto anche indiretto”. Il comma 3-bis dell’art. 12 dispone l’aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se: “il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; per procurare l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti”. Il comma 3-ter dell’art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate “se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento”. Il quinto comma dell’art. 12 prevede un’ulteriore ipotesi di illecito penale, nota come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi “al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico”. Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni (art. 377-bis c.p.) L’art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della “offerta o promessa di denaro o di altra utilità”, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere. Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all’art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un’offerta o promessa di denaro o di altra utilità. Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) L’art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto. E’ necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell’ambito dell’attività della Società deve ritenersi “molto basso”, non evidenziandosi né aree di potenziale pericoloe neppure processi sensibili. L’analisi della tipologia delle attività del Taranto F.C. 1927 induce a ritenere minima la sussistenzadi una reale probabilità di commissione dei reati in esame. Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico può ritenersi allo stato misura sufficienteper valutare il rischio come accettabile unitamente al rispetto delle disposizioni sancitedalle procedure operative e dalle istruzioni di lavoro allegate al presente Modello di Organizzazione. SEZIONE N REATI AMBIENTALI LE FATTISPECIE DI REATO Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni, con l’introduzione dell’art. 25 – undecies nel novero dei reati presupposto, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ai reati ambientali. Di seguito sono indicate le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25–undecies del D.Lgs. 231/01. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante lo svolgimento delle attività aziendali, si cagioni l’uccisione, la cattura o detenzione di un quantitativo non trascurabile di esemplari di specie animali selvatiche protette, ovvero la distruzione, il prelievo o la detenzione di un quantitativo non trascurabile di esemplari di specie vegetali selvatiche protette. Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante lo svolgimento delle attività aziendali, si provochi la distruzione di un habitat all’interno di un sito protetto ovvero se ne determini il deterioramento compromettendone lo stato di conservazione. Illeciti connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, comma 2, 3, 5,11 e 13 D.Lgs. 152/06) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui nello svolgimento delle attività aziendali sia realizzato lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose: – in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2); – senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente (comma 3); – oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente (comma 5). La responsabilità dell’ente, inoltre, può derivare dall’effettuazione di scarichi: – sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in violazione degli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 152/06, salve le eccezioni e le deroghe ivi previste (comma 11); – nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili nel caso in cui lo scarico contenga sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia (comma 13). In caso di realizzazione dei reati descritti dai commi 2, 5 (secondo periodo) e 11, è prevista a carico dell’ente l’irrogazione, oltre che della sanzione pecuniaria, delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/01, per una durata non superiore a sei mesi. Illeciti connessi alla gestione dei rifiuti (art. 256, comma 1, 3, 5 e 6 D.Lgs. 152/06) Tale ipotesi di reato si configura nei seguenti casi: – attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi che non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione(art. 256, comma 1); – realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3); – effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (comma 5); – deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all’art. 227, comma 1, lett. b)(comma 6, primo periodo). In caso di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, è prevista a carico dell’ente l’irrogazione, oltre che della sanzione pecuniaria, delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/01, per una durata non superiore a sei mesi. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee (art. 257, comma 1 e 2 D.Lgs. 152/06) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e il responsabile dell’inquinamento non provveda alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall’autorità competente. Predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/06) Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto. Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/06) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’art. 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, anche ad alta radioattività (art. 260, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/06) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano effettuate, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l’esportazione o l’importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti (anche ad alta radioattività). In caso di realizzazione del reato in esame è prevista a carico dell’ente l’irrogazione, oltre che della sanzione pecuniaria, delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/01, per una durata non superiore a sei mesi. Inoltre, ai sensi dell’art. 25-undecies, comma 8, D.Lgs. 231/01, se l’ente o una sua Unità Organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato in esame “si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività” (art. 16, comma 3, D.Lgs. 231/01). Falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi, utilizzo di un certificato o di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterati (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. 152/06) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui: 1) nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, siano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti; 2) il trasportatore ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi; 3) durante il trasporto si faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati; 4) il trasportatore accompagni il trasporto di rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con una copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione fraudolentemente alterata. Violazione dei valori limite di emissione nell’esercizio di uno stabilimento (art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/06) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui le emissioni in atmosfera prodotte dalla Società superando i valori limite di emissione, determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa. Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi Tale ipotesi di reato si configura nel caso di: 1) Importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione, commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, comma 1 e 2, art. 2, comma 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, comma 2 e 2 comma 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell’esercizio di attività di impresa. 2) Falsificazione o alterazioni di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l’importazione di animali (art. 3 – bis, comma 1). 3) Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica (art. 6, comma 4). Tutela dell’ozono (art. 3, comma 6, L. 549/93) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si effettuino attività di: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono. Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8 e 9, D.Lgs. 202/07) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave provochino l’inquinamento delle acque marine con condotte dolose o colpose. Merita evidenziare che le suddette fattispecie – ad eccezione di quelle concernenti la falsificazione o l’utilizzo di certificati falsi di cui agli artt. 258, comma 4, seconda parte e 260-bis D.Lgs. 152/06, del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di all’art. 260 D.Lgs. 152/06 e quello di inquinamento provocato dalle navi di cui all’art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 202/07 – sono di natura contravvenzionale. Conseguentemente, esse sono punibili non solo nel caso in cui il fatto tipico sia realizzato volontariamente, ma anche quando sia dovuto a mera colpa (negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline). Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui siano cagionate una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente: i) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (ii) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena prevista va dai 2 anni ai 6 anni di reclusione ed è aumentata quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo ovvero in danno di specie animali e vegetali protette. Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui sia provocato un disastro ambientale, attraverso delle condotte che, alternativamente, determinino: (i) un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; (ii) un’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (iii) un’offesa all’incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. La pena prevista va dai 5 anni ai 15 anni di reclusione ed è aumentata – parimenti all’ipotesi delittuosa dell’inquinamento ambientale – qualora il disastro sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo ovvero in danno di specie animali e vegetali protette. Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.) Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui siano svolte attività volte a cedere, acquisire, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi illegalmente di materiale ad alta radioattività. La pena prevista va dai 5 anni ai 15 anni di reclusione ed è aumentata – parimenti all’ipotesi delittuosa dell’inquinamento ambientale – qualora il disastro sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo ovvero in danno di specie animali e vegetali protette. Inoltre, alcuni reati dolosi non espressamente richiamati dall’‟art. 25-undecies rappresentano, spesso, una progressione offensiva dei reati di pericolo astratto espressamene previsti. Pertanto, in linea con la politica della Società volta ad assicurare la massima protezione ambientale, le misure previste nella presente Parte Speciale, poste a presidio delle specifiche aree a rischio di commissione dei reati menzionati nell’art. 25-undecies, sono idonee a prevenire anche fattispecie lesive più gravi non inserite nel catalogo dei reati-presupposto. VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell’ambito dell’attività della Società deve ritenersi “molto basso”, non evidenziandosi né aree di potenziale pericoloe neppure processi sensibili. L’analisi della tipologia delle attività del Taranto F.C. 1927 induce a ritenere minima la sussistenzadi una reale probabilità di commissione dei reati in esame. Il rispetto dei principi e delle regole sanciti dal Codice Etico può ritenersi allo stato misura sufficienteper valutare il rischio come accettabile unitamente al rispetto delle disposizioni sancitedalle procedure operative e dalle istruzioni di lavoro allegate al presente Modello di Organizzazione. SEZIONE O AUTORICICLAGGIO LE FATTISPECIE DI REATO Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, la Legge 186/2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, recante una serie di disposizioni volte ad incentivare l’emersione ed il rientro dei capitali detenuti all’estero, insieme ad altre misure finalizzate a potenziare la lotta all’evasione fiscale, ha introdotto nel novero dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/01, all’art. 25-octies, il reato di “autoriciclaggio”: Autoriciclaggio (art. 648-ter comma 1 c.p.) L’art. 648 c.p. incrimina “chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. La pena prevista, reclusione da 2 a 8 anni e multa da euro 5.000 a euro 25.000, viene ridotta alla reclusione da 1 a 4 anni se il reato presupposto della condotta di riciclaggio prevede la reclusione inferiore, nel massimo, a 5 anni. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale; è invece diminuita se il soggetto si è adoperato per “evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto”. Le condotte di autoriciclaggio non sono punite “quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate all’utilizzazione o al godimento personale” purché non ci sia stata intenzione, in tal modo, di occultare i frutti del reato. VALUTAZIONE DEL RISCHIO Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell’ambito dell’attività della Società deve ritenersi “medio”. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI I processi sensibili che possono ritenersi a rischio nell’ambito dell’attività della Società sonoi seguenti: acquisti di beni e servizi, conferimento incarichi professionali e consulenziali gestione dei rimborsi spese a dipendenti, collaboratori e tesserati gestione della contabilità e del bilancio gestione degli investimenti e dei finanziamenti gestione della tesoreria omaggi, sponsorizzazioni e liberalità gestione delle operazioni straordinarie con altre società PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER LA MOVIMENTAZIONE DI DENARO E’ vietato per ogni soggetto destinatario porre in esser comportamenti che integrino, anche indirettamentele fattispecie di reato indicate nella presente sezione di parte speciale. In conformità con quanto statuito nel Codice Etico e nelle procedure ed istruzioni aziendaliadottate è vietato: disporre trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatoredi titoli al portatore quando il valore dell’operazione, anche frazionata, sia pari o superiore ad € 2.000,00, ovvero superi il limite previsto dalla vigente normativa antiriciclaggio; effettuare trasferimenti di denaro contante tramite esercenti di attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento fondi; effettuare operazioni che contemplino la movimentazione di denaro senza che vi sia coincidenza tra i destinatari dei pagamenti e le controparti coinvolte nelle transazioni e tra gliordinanti dei pagamenti e le controparti coinvolte nelle transazioni; aprire conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia; utilizzare conti correnti aperti presso Stati esteri al solo scopo di non far figurare la movimentazione di somme di denaro. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI E’ fatto espresso divieto di acquistare, ricevere, sostituire beni che si ritiene, ovvero si sospetta, che abbiano provenienza illecita. Per ogni acquisto di beni è sempre necessario procedere: all’acquisizione preventiva di informazioni commerciali sul fornitore; alla valutazione del prezzo proposto in relazione ai valori di mercato; al controllo della corrispondenza tra i destinatari dei pagamenti ed i soggetti effettivamente; coinvolti nella transazione commerciale. Ad ogni acquisto deve corrispondere un documento fiscale e contabile. I pagamenti debbono avvenire con mezzi tracciabili, con il minimo ricorso all’uso dei contanti. Per i singoli processi di acquisto o ricezione di beni deve essere individuato un soggetto responsabile.In caso di ricezione di denaro dovrà esserne verificata l’origine al fine di accertare la provenienzalecita, anche attraverso la verifica del soggetto che trasferisce. Nel caso di investimenti o sponsorizzazioni di terzi dovranno essere svolti preventivi e completiaccertamenti in ordine alla congruità economica ed agli scopi dell’attività. Qualsiasi anomalia o criticità deve essere comunicata con tempestività al Consiglio di Amministrazioneed all’Organismo di Vigilanza. PROCEDURE OPERATIVE Debbono altresì essere rispettate le seguenti procedure operative ed istruzioni di lavoro elaborate dalla società in materia di: bilancio, adempimenti fiscali e tributari gestione omaggi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza amministrazione eflussi finanziari rimborsi spese e trasferte approvvigionamento di beni e servizi gestione magazzino farmaci e presidi gestione del personale biglietteria, rapporti arbitri e gestione stadio rapporti con le istituzioni gestione contenzioso e consulenze SEZIONE P FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI LE FATTISPECIE DI REATO Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall’art. 25-quaterdecies “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati” del D.Lgs. 231/2001. Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili alla società. Le norme puniscono due distinte ipotesi di reato: Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401) Tale ipotesi si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compia altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo. Al contempo è punito il partecipante alla competizione che accetti il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accolga la promessa. Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401) Tale fattispecie punisce chiunque: (Co. 1) eserciti abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario; organizzi scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE); eserciti abusivamente l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità; venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri ovvero partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione; organizzi, eserciti e raccolga a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ovvero, seppur titolare della prescritta concessione, organizzi, eserciti e raccolga a distanza, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge; (Co. 2) Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, in qualsiasi modo dia pubblicità al loro esercizio; dia pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all’estero; Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d’azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall’art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall’art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. (Co. 3) partecipi a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo; (Co. 4bis) svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; (co. 4 ter) effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli all’uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. VALUTAZIONE DEL RISCHIO Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell’ambito dell’attività della Società deve ritenersi “medio”. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI Le attività a rischio, per tali intendendosi attività aziendali che possono ipoteticamente ed astrattamente esporre alla commissione dei reati rilevanti, fermo restando che i medesimi debbono essere posti volontariamente in essere nell’interesse o a vantaggio dell’azienda, sono: nell’ambito dello svolgimento di competizioni sportive organizzate da enti riconosciuti dallo Stato, offerta o promessa di denaro ad un partecipante, ovvero utilizzo di altro mezzo fraudolento, affinché l’esito della competizione sia diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, il tutto nell’interesse o vantaggio della società; l’esercizio abusivo, a vantaggio della società, di attività di gioco e scommessa. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti dagli obblighi e dai divieti contenuti nel Codice di comportamento.Qualsiasi anomalia o criticità deve essere comunicata con tempestività al Consiglio di Amministrazioneed all’Organismo di Vigilanza. SEZIONE Q REATI TRIBUTARI LE FATTISPECIE DI REATO Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall’art. 25-quinquiesdecies “Reati tributari” del D.Lgs. 231/2001. Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili alla società. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.lgs. 74/2000) Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Viene prevista una diminuzione di pena qualora l’ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro centomila. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3D.lgs. 74/2000) Tale norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.lgs. 74/2000) Tale norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emetta o rilasci fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell’applicazione della fattispecie criminosa sopra descritta, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Viene prevista una diminuzione di pena se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila. Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 74/2000) Tale norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 74/2000) Tale fattispecie prevede la punibilità di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Viene altresì punito chiunque, al fine di ottenere per se’ o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Viene previsto un aumento di pena se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila. Se, in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. La punibilità dell’ente, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 25-quinquiesdeciesdel D.lgs. 231/01 è altresì prevista con riferimento alla commissione, nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, dei seguenti delitti previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74: delitto di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4 (norma che punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l’imposta evasa e’ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passive inesistenti, e’ superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e’ superiore a euro due milioni); delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5 (fattispecie che punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa e’ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila, ed altresì chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate e’ superiore ad euro cinquantamila); delitto di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quarter (ipotesi di reato integrate qualora non siano versate le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, ovvero crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro). VALUTAZIONE DEL RISCHIO Il rischio in ordine alla possibile commissione di tali fattispecie di reato nell’ambito dell’attività della Società deve ritenersi “medio”. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI I processi sensibili che possono ritenersi a rischio nell’ambito dell’attività della Società sonoi seguenti: acquisti di beni e servizi, conferimento incarichi professionali e consulenziali gestione dei rimborsi spese a dipendenti, collaboratori e tesserati gestione della contabilità e del bilancio gestione degli investimenti e dei finanziamenti gestione della tesoreria omaggi, sponsorizzazioni e liberalità gestione delle operazioni straordinarie con altre società PRINCIPI DI COMPORTAMENTO Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da: obblighi e divieti contenuti nel Codice di Comportamento; comportamenti in materia tributaria e di registrazioni contabili; comportamenti e procedure operative in materia di antiriciclaggio.