CODICE DI REGOLAMENTAZIONE E REGOLAMENTO D’USO

CODICE DI REGOLAMENTAZIONE
DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE

1. PREMESSA
Il presente Codice viene adottato in conformità a quanto previsto nel Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno, Leghe Professionistiche, Lega Nazionale Dilettanti, AIA e AIC del 4 agosto 2017, nonché ai sensi del D. L. n. 28/2003, art. 1- octies, convertito in L. n. 88/2003 e successive
modifiche.

Il presente Codice è volto a disciplinare la sospensione o la revoca del cd. “gradimento” e, quindi, la procedura della cessione dei titoli di accesso al tifoso/utente dello stadio, che è tenuto ad osservare comportamenti conformi con il Codice Etico ed il Codice di Comportamento della Società, nonchè con il presente Codice, così come previsto dal sopra richiamato Protocollo.

Il Codice è, altresì, emanato in attuazione dell’art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva, che così recita:

“1. Le società professionistiche devono adottare un codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche che:

a) preveda il rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e di comportamenti in contrasto con i principi di correttezza, probità e civile convivenza, individuando quali condotte rilevanti per l’applicazione del medesimo codice quelle riconducibili ad un evento calcistico che vìolino taluno
di detti principi;

b) subordini l’acquisizione dei medesimi titoli alla accettazione, da parte degli utenti, del medesimo codice;

c) preveda, in caso di sua violazione, la applicazione, in relazione alla natura ed alla gravità dei fatti e delle condotte, dell’istituto del “gradimento” quale sospensione temporanea del titolo di accesso, il suo ritiro definitivo e il divieto di acquisizione di un nuovo titolo.

2. In caso di mancata adozione del codice di regolamentazione, prima dell’inizio della stagione sportiva, le società incorrono nella sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: euro 200.000 per violazioni in ambito di Serie A; euro 100.000 per violazioni in ambito di Serie B; euro 50.000
per violazioni in ambito di Serie C.

3. In caso di mancata applicazione dell’istituto del “gradimento” previsto dallo stesso codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche, le società incorrono nella sanzione dell’ammenda nelle seguenti misure: euro 20.000 per violazioni in ambito di Serie A; euro 10.000 per violazioni in ambito di Serie B; euro 5.000 per violazioni in ambito di Serie C.

4. Le società devono individuare al loro interno un soggetto responsabile per la adozione e la applicazione del codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche, il quale, a richiesta, pone gli atti a disposizione della Procura federale”.

2. FINALITA’

Il presente Codice disciplina i comportamenti che il tifoso/utente dello stadio è tenuto ad osservare per la corretta cessione del titolo di accesso e la permanenza all’interno dello Stadio ove si svolgono le Gare e, quindi, il comportamento che i tifosi sono tenuti ad osservare sugli spalti in occasione dell’evento sportivo nei confronti della squadra e delle tifoserie avversarie, nonché il comportamento che ciascun tifoso è tenuto ad osservare all’interno del centro sportivo ove si svolgono gli allenamenti e gli incontri amichevoli.

3. DEFINIZIONI
– Società Sportiva: si intende la società Taranto F.C. 1927 S.r.l. – Stadio/Centro Sportivo: si intendono tutte le aree di pertinenza dello stadio “E. Iacovone” di Taranto, compresa l’area riservata esterna ed il campo ove la Società svolge allenamenti ed organizza incontri amichevoli con altre squadre.

– Tifoso: il sostenitore della squadra della Società sportiva che partecipa ad eventi dalla stessa organizzati e che detiene il titolo di accesso allo Stadio per l’evento sportivo;
– Gradimento: valutazione che la Società Sportiva ha titolo di effettuare nei confronti del tifoso in ottemperanza al Protocollo del Ministero dell’Interno del 4 agosto 2017 (cfr.Allegato B).

4. OGGETTO
La Taranto F.C. 1927 S.r.l. ha per oggetto esclusivo l’esercizio di attività sportive e, in particolare, la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio, nonché la promozione e l’organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività calcistica in genere nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dei suoi Organi.

La Società ed i suoi tifosi riconoscono e promuovono l’attività sportiva come elemento fondamentale per la maturazione e la crescita dei giovani e per il benessere psicofisico delle persone di ogni età.

LaTaranto F.C. 1927e la sua tifoseria riconoscono, inoltre, che lo sport è portatore di valori morali, culturali, educativi e sociali, nonché promotore dei processi di inclusione sociale ed integrazione popolare. Gli stessi, rispettano e si fanno portatori dei principi di lealtà sportiva, di correttezza e di condivisione e rifiutano ogni forma di violenza, di discriminazione e di propaganda ideologica.
Dirigenti, tesserati e tifosi rosso blu si fanno portatori di questi valori anche al di fuori del contesto-stadio, in occasione degli allenamenti della prima squadra e delle giovanili e in tutte le altre occasioni di socialità legate al Taranto Calcio.
LaTaranto F.C. 1927ed i suoi tifosi combattono il fenomeno del c.d.“match fixing” e, pertanto, si astengono dal mettere in atto comportamenti volti ad alterare lo svolgimento o il risultato delle competizioni sportive.
Alla luce di tali premesse che costituiscono parte integrante del presente Codice, nonché del Codice Etico e del Codice di Comportamento adottato dalla società, il Tifoso si impegna a rispettare i valori e le regole di seguito previste.

1. L’acquisto del titolo di accesso, nonché dell’abbonamento, è subordinato alla accettazione da parte dell’utente dell’impianto sportivo – così come del centro sportivo – del presente codice di regolamentazione del comportamento del tifoso. Con l’acquisto del titolo d’accesso, infatti, il Tifoso si impegna a prendere visione e a rispettare tutti i punti, nessuno escluso, del “Regolamento d’uso” dell’impianto sportivo (cfr.Allegato A), nonché ad accettare il presente “Codice di regolamentazione per la cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche”, reperibile sul sito internet ufficiale della Taranto F.C. 1927 (https://www.tarantofootballclub.it) e, per estratto, presso tutti i botteghini ed i varchi di accesso all’impianto sportivo.

2. Al momento dell’acquisto del biglietto il Tifoso autorizza espressamente la società di ticketing e, quindi, la Società Sportiva al trattamento e alla raccolta dei dati personali e presta espresso consenso all’utilizzo di essi, anche per finalità di sicurezza e ordine pubblico secondo le normative
tempo per tempo vigenti.

3. Oltre ad osservare integralmente quanto indicato nel Regolamento d’uso dello Stadio, il Tifoso, acquistando il titolo di accesso all’impianto sportivo, dichiara di esser consapevole ed accettare che:

a)nell’impianto sportivo “E. Iacovone” di Taranto e all’interno dei centri sportivi ove si svolgono gli allenamenti o incontri amichevoli della squadra, si accede solo ed unicamente per tifare per la propria squadra, senza, mettere in atto cori, espressioni o atteggiamenti di discriminazione razziale, etnica, territoriale, religiosa o contro le forze dell’ordine, rifuggendo la violenza in ogni sua espressione, per vivere lo sport, i suoi valori e la passione della gara, assieme alla tifoseria della squadra avversaria;

b)nell’impianto sportivo “E. Iacovone” di Taranto e all’interno dei centri sportivi ove si svolgono gli allenamenti o incontri amichevoli della squadra si accede solo ed unicamente alle condizioni previste dalla società Taranto F.C. 1927e con l’osservanza delle medesime disposizioni di cui al
regolamento d’uso dello stadio. E’, pertanto, fermamente condannata ogni forma di violenza, discriminazione e comportamenti in contrasto con i principi di correttezza e probità;

c)i Tifosi che acquistano o intendano acquistare il biglietto per gli eventi sportivi della propria squadra, o che comunque, accedano allo stadio/centro sportivo durante gli allenamenti, si impegnano a tenere un comportamento eticamente orientato evitando, quindi, qualsivoglia offesa, minaccia o atteggiamento/esternazione discriminatoria della razza, etnia, territorio o religione e/o che istighi alla violenza in ogni sua espressione;

d)i Tifosi sono tenuti a rispettare, nell’esprimere il proprio tifo, il diritto degli altri tifosi rosso blu a godere dello spettacolo della partita, senza impedirne la visuale e senza mettere in pericolo l’incolumità degli altri fruitori dello spettacolo sportivo;

e)i Tifosi sono tenuti a rispettare il personale di sicurezza e gli stewards presenti all’interno dell’impianto sportivo e di impegnano ad osservare le indicazioni da questi impartite;

f)i Tifosi, anche organizzati in gruppi, partecipano all’evento sportivo promuovendo il fair supporter.

4.La Taranto F.C. 1927 è tenuta ad applicare quanto espressamente contenuto nell’Allegato B (definizione e applicazione dell’istituto del Gradimento) qualora ravvisi, in occasione della gara, durante lo svolgimento degli allenamenti aperti alla partecipazione dei Tifosi, o durante gli incontri amichevoli, comportamenti dei tifosi posti in essere in violazione del presente Regolamento di Comportamento del Tifoso e del Regolamento d’uso dello Stadio.

ALLEGATO A
REGOLAMENTO D’USO DELLO STADIO

Il Regolamento d’uso dello Stadio e di Comportamento del tifoso è volto a regolare l’accesso e la permanenza all’interno dell’impianto sportivo ove si svolge la gara, nonché il comportamento sugli spalti, ed è redatto in conformità a quanto disposto dal D. L. n. 28/2003, convertito in L. n. 88/2003 e successive modifiche, art. 1 e 1- septies.
Il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalle Leghe Professionisti, dal Club e dall’Autorità di Pubblica Sicurezza è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza dello spettatore nello stadio.

DEFINIZIONI
– Società Sportiva: si intende la società Taranto F.C. 1927 S.r.l.;
– Stadio/Impianto Sportivo: si intendono tutte le aree di pertinenza dell’impianto di proprietà del Comune di Taranto e in uso alla Società Sportiva, compresa l’area riservata esterna.

NORME COMPORTAMENTALI
Con l’acquisto del titolo d’accesso il titolare del biglietto si impegna a prendere visione e a rispettare tutti i punti, nessuno escluso, del “regolamento d’uso” dell’impianto sportivo, reperibile per intero sul sito internet ufficiale della società Taranto F.C. 1927 (https://www.tarantofootballclub.it) e, per estratto, presso tutti i varchi di accesso all’impianto sportivo. In particolare:

1.l’accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all’interno dell’impianto sportivo in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal presente “Regolamento d’uso”; l’acquisto del titolo di accesso ne comporta l’accettazione da parte dello spettatore e comporta altresì l’accettazione di tutte le
norme/disposizioni emanate dalle Autorità di Pubblica Sicurezza e dalle Istituzioni sportive, quali FIFA, UEFA, FIGC, Lega Calcio.

2.L’inosservanza del presente Regolamento e delle norme/disposizioni innanzi richiamate comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore, nonché l’applicazione a suo carico di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro da parte del Prefetto della Provincia competente.

3. Qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva, anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del rispettivo regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle
manifestazioni sportive. Si ricorda, al riguardo, che lo spettatore è tenuto a rispettare tutte le norme comportamentali, indicazioni e divieti previsti dal presente Regolamento.

4. Il titolo di accesso allo Stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dalla Società Sportiva organizzatrice dell’evento, attraverso la società di ticketing di cui si avvale la società.

5. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso, nonché tutta la documentazione eventualmente prevista da norme
di legge o da regolamenti federali e di Lega anche in relazione all’emergenza pandemica in corso (c.d. “green pass”).

6. Il titolo di accesso deve essere conservato fino al termine della manifestazione e all’uscita dall’impianto, che dovrà avvenire nei termini e con le modalità stabilite dalla Società Sportiva organizzatrice dell’evento.

7. Lo spettatore ha il diritto-dovere di occupare solo il posto assegnato e, pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo che non sia stato espressamente autorizzato dalla Società Sportiva.

8. Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metal detector, a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward. Con l’acquisto del titolo di accesso lo spettatore riconosce alla Società Sportiva e ai suoi incaricati il diritto di far effettuare tali controlli sulle persone e/o su borse e involucri o altri oggetti portati al seguito, rinunciando a ogni eccezione.

9. La Società Sportiva, oltre ad espellere dall’impianto chiunque non rispetti il Regolamento d’uso, si riserva il diritto di rifiutare l’ingresso all’impianto al contravventore anche in occasione di incontri successivi, a prescindere da eventuali divieti di accesso comminati dalle Autorità competenti.

DIVIETI
Non si possono introdurre nello Stadio gli oggetti di seguito elencati, indicati anche su appositi cartelli presenti nelle varie zone dello stadio, se non preventivamente autorizzati dagli steward, dalle Forze dell’Ordine Pubblico in servizio per la gara e/o dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS).In particolare, all’interno dell’impianto sportivo e dell’area riservata esterna è vietato:

a. introdurre e/o detenere qualsivoglia oggetto di cui sia vietato il possesso, il porto e/o l’utilizzo ai sensi della vigente normativa in materia di armi e, in ogni caso, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti oggetti: armi da guerra o parti di esse, armi comuni da sparo, munizioni, o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche (artt. 1, 2 e 4 L. 18 aprile 1975, n. 110), veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità di tutti i soggetti presenti nello stadio, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, caschi da motociclista; (legge 401/89 e succ. modif.);

b. introdurre o vendere bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, la vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, plastica e lattine. È consentita (salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree rilasciate dall’autorità competente, previo parere favorevole del Questore) unicamente la commercializzazione di bevande analcoliche o alcoliche non superiori a 5° solo previa mescita in bicchieri di plastica leggera o di carta. È fatto divieto inoltre di introdurre allo stadio bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versate in bicchieri di plastica leggera o di carta;

c. introdurre striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, (ad es. banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto) diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta del club;

gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dal club e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione o organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta del club. Sono invece ammessi, previa autorizzazione del GOS, i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora. Nel limite stabilito dalle società sportive, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni coreografici e/o contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando, sette giorni prima dell’incontro, apposita istanza alla società che lo organizza. Il parere del GOS sarà decisivo per l’accettazione o meno;

d. accedere e trattenersi all’interno dello stadio in stato di manifesto stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

e. esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;

f. introdurre o esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato, striscioni e, in genere, qualunque oggetto o manufatto contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all’odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara, ovvero creare condizioni di pericolo per la sicurezza o la pubblica incolumità;

g. esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri spettatori, tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta, ovvero altra posizione non confacente alla normale destinazione d’uso dei sedili presenti all’interno dello Stadio;

h. introdurre attrezzature professionali in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e audio-video, informazioni o dati inerenti l’evento nello stadio. E’ altresì severamente vietato, senza previa autorizzazione scritta, registrare, trasmettere o in ogni caso sfruttare: – contenuti sonori, visivi o audio-visivi della partita; – qualsiasi dato, statistica e/o descrizione della partita a parte per propri fini non commerciali;

i. arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio, ovvero stazionarvi;

l. sostare in piedi sui posti a sedere, sostare in prossimità di passaggi, vie di accesso e di uscita, uscite e ingressi, le scale, lungo le vie di accesso e di esodo ed ogni altra via di fuga;

m. danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto. Si rammenta che costituisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione
o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di campo.

AVVERTENZE
Si ricorda che costituisce reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di competizioni
agonistiche, il possesso, il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di campo.
L’eventuale condanna per uno dei reati sottoelencati comporta il divieto di accesso agli impianti sportivi: – violazione delle disposizioni di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive; – lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di competizioni sportive; – possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive; – turbativa di manifestazioni sportive.

CASI DI ESPULSIONE DALL’IMPIANTO SPORTIVO
Chiunque tenga atteggiamenti violenti, ingiuriosi od offensivi, e/o discriminanti in senso razziale, etnico od in ambito religioso verso gli altri spettatori o verso gli atleti presenti nell’impianto sportivo, produca danneggiamenti a quest’ultimo, ponga in atto comportamenti pericolosi per la sicurezza degli altri spettatori, oppure si sia introdotto nello stadio privo di un valido titolo d’ingresso, detenga un titolo d’accesso su cui è indicato un nominativo non corrispondente alla propria identità, occupi percorsi di smistamento od aree riguardanti le vie di esodo, esponga striscioni non autorizzati all’ingresso ed alla loro esposizione, introduca materiale per cui è previsto il divieto dalla normativa vigente o comunque indicato nel presente “regolamento
d’uso”, acquisti titoli di accesso diversi da quelli destinati alla propria tifoseria di appartenenza, o comunque contravvenga alle norme contenute nel regolamento d’uso dell’impianto sportivo, nonché agli obblighi previsti dall’art. 25, 26 e 28 del Codice di Giustizia della FIGC, potrà essere espulso dall’impianto sportivo, dopo gli accertamenti effettuati dall’Autorità competente, anche a seguito delle segnalazioni del personale addetto alla vigilanza e dagli steward.

VIDEO SORVEGLIANZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Lo stadio è controllato da un sistema di ripresa e registrazione audio-video delle immagini, posizionato sia all’interno sia all’esterno dell’impianto. La registrazione è effettuata dall’apertura fino alla chiusura dello stadio ed in occasione dell’eventuale accesso di persone per la preparazione di coreografie autorizzate. I dati ed i supporti di registrazione sono conservati presso lo Stadio, con l’adozione di ogni misura di sicurezza prevista dalla legge. I dati potranno essere visionati per scopi di giustizia sportiva dal delegato della Lega e potranno essere altresì consegnati, in caso di richiesta, alla Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria.

I dati non utilizzati a norma del comma precedente sono cancellati trascorsi i 7 (sette) giorni. Il trattamento dei dati personali e delle registrazioni è effettuato, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell’Interno del 6 giugno 2005, dal club, come sopra indicato, Titolare del trattamento.

ALLEGATO B
DEFINIZIONE E APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO DEL GRADIMENTO

Ai sensi dell’art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva è adottato il presente “Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche” (di seguito: Codice), che viene disciplinato secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 1 Definizione
L’“istituto del gradimento” (di seguito: Gradimento) è uno strumento di natura strettamente privatistica. Nell’esercizio di quanto precede, la società Taranto F.C. 1927ha la piena facoltà di non vendere il titolo di accesso, ovvero sospenderne l’efficacia se già venduto, nei confronti di
persone che risultino “non gradite” ai sensi di quanto previsto dal presente Codice. Il Gradimento può applicarsi non solo per le condotte verificatesi successivamente all’acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell’abbonamento o dei programmi di fidelizzazione, ma anche per comportamenti tenuti prima dell’acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso o programmi di fidelizzazione.

Art.2 Condotte rilevanti
Sono rilevanti ai fini della valutazione di cui all’art. 1) tutte le condotte collegate direttamente ad un evento calcistico (di seguito: Evento), a prescindere dal luogo e dal momento in cui intervengono.
Ai fini del presente Codice, si considera Evento ogni iniziativa aperta al pubblico organizzata dalla società sportiva, non necessariamente coincidente, pertanto, con le sole gare ufficiali. Il Gradimento può essere esercitato in relazione a tutte le condotte contrarie ai valori dello sport
ed al pubblico senso del pudore, nonché a tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino/concretizzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, il personale di servizio, le istituzioni e/o la società civile.
Possono altresì essere oggetto di intervento tutte quelle azioni che causino penalizzazioni amministrative alla Società Sportiva o arrechino comunque nocumento agli interessi e/o all’immagine della Società stessa (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione non autorizzata di immagini in violazione di diritti di copyright o di diritti comunque licenziati, o la divulgazione di dati e informazioni statistiche a scopo di betting).

Art.3 Condizioni
Il provvedimento inibitorio non dà diritto ad alcun tipo di rimborso. È ammessa, da parte della persona dichiarata “non gradita”, la cessione a terzi del titolo già acquistato, ove i beneficiari abbiano i requisiti per usufruirne e tale cessione non sia espressamente vietata per gli Eventi in questione.
Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali benefit maturati secondo i programmi di fidelizzazione, a meno che l’agevolazione non riguardi l’evento per il quale è disposto il divieto. In tal caso, il premio potrà essere sfruttato nella gara successiva all’ultima di quelle inibite, sempreché il calendario sportivo lo consenta, altrimenti il benefit si perde. Nel caso in cui, durante il periodo di sospensione, il tifoso interessato incorra in un’altra condotta rilevante ai fini del presente Codice, si può dare corso ad un’eventuale ulteriore inibizione, che si somma a quella precedente, senza possibilità di assorbimento. Indipendentemente dal luogo in cui si manifesta la condotta rilevante, il Gradimento è esercitato unicamente per la
partecipazione alle partite che si svolgono presso lo stadio in cui la Società disputa le proprie gare interne, con esclusione, di conseguenza, delle trasferte.

Art.4 Pubblicità
Il presente Codice è pubblicato, dal momento dell’adozione, sul sito web ufficiale della Società (https://www.tarantofootballclub.it), nonché, per estratto, presso tutte le ricevitorie ed i varchi di accesso degli impianti e centri sportivi ricollegabili alla Taranto F.C. 1927 S.r.l.

Art. 5 Il Supporter Liaison Officer Nell’ottica di agevolare i rapporti tra la Società ed i tifosi, fornendo a questi ultimi un punto di riferimento immediato, la società ha nominato un proprio Supporter Liaison Officer (“SLO”) con il quale i tifosi potranno confrontarsi con riferimento ad eventuali questioni o problematiche connesse alla partecipazione alle gare sportive.

Art.6 Modalità di rilevazione delle condotte I comportamenti rilevanti ai fini dell’esercizio del Gradimento possono essere rilevati dalla
Società Sportiva attraverso:

 le segnalazioni provenienti dai servizi di stewarding, dallo SLO, dal Delegato alla Sicurezza e/o da altro personale della Società Sportiva;
 le immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza;
 le immagini diffuse a mezzo dei social network, nel caso in cui sia possibile accertare l’identità del soggetto ritenuto responsabile della condotta rilevante ai fini del presente Codice;
 tutte le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.

Art. 7 Parametri di valutazione
Costituiscono parametri di valutazione della condotta rilevante ai fini del presente Codice i seguenti fattori:
1) il dolo o la colpa del comportamento non gradito, in relazione ad esempio ad un’evidente premeditazione e/o, al contrario, spinta emozionale;
2) la tipologia del bene giuridico “aggredito”;
3) il comportamento pregresso che sostanzi una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti;
4) il comportamento successivo che sostanzi un ravvedimento operoso, ovvero un’indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze in danno della Società derivanti dalla condotta sanzionata, ivi compresa l’ammissione delle proprie responsabilità e il
sincero ravvedimento/pentimento da parte dell’interessato;
5) il ruolo tenuto dal soggetto, se, ad esempio, istigatore e/o promotore diretto della condotta, ovvero mero compartecipe. I fatti commessi all’interno dello stadio, che integrino anche violazioni del regolamento d’uso, verranno censurati con entrambe le tipologie di provvedimenti previsti (sanzionatori ed inibitori), avendo gli stessi diversa natura.
Art. 8 Durata dei provvedimenti La durata delle misure interdittive è proporzionata alla gravità del fatto commesso, valutata
secondo i criteri riportati all’art. 6.
Il range di durata dei provvedimenti inibitori può variare da un minimo di una o più giornate ad un numero determinato di stagioni sportive.
Tramite apposita piattaforma informatica, la Società provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del Gradimento alla società incaricata della gestione del servizio di ticketing delle proprie partite interne, inserendo un apposito alert che verrà registrato, raccolto
e trattato nel rispetto della regolamentazione in materia di privacy di volta in volta vigente.
Art. 9 Procedure
La contestazione della condotta rilevata, contenente la descrizione delle violazioni commesse, viene comunicata al soggetto individuato come responsabile, identificato attraverso i dati registrati per l’erogazione del titolo di accesso (se la condotta è successiva all’emissione del titolo), ovvero tramite conoscenza diretta, ovvero ancora tramite l’ausilio delle Forze di polizia, cui la Società Sportiva può rivolgersi in tutti i casi in cui la stessa intenda denunciare il soggetto (sussistendone i presupposti), a mezzo di raccomandata a/r o altro metodo di notifica, entro 7 giorni dall’individuazione del soggetto cui è attribuibile il comportamento rilevante. Il soggetto ritenuto responsabile della condotta non gradita, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di presentare alla Società Sportiva le proprie “giustificazioni”, per una loro valutazione ai fini della modifica o della revoca del provvedimento, nonché di chiedere di essere sentito. Entro i successivi 20 giorni la Società decide in ordine a tale richiesta.
Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che la Società Sportiva si sia pronunciata nel senso di un suo accoglimento, l’istanza deve intendersi respinta.
Art. 10 Minori
E’ possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
Il minore in possesso di abbonamento, il cui genitore è destinatario di un provvedimento inibitorio della Società, può essere accompagnato allo stadio da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.
Art.11 Rapporti con altri procedimenti
L’applicazione delle predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi.
L’applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della Società Sportiva di agire in sede giudiziaria nei confronti dell’autore della violazione.