OMOLOGATO IL RISULTATO DI TARANTO-GELBISON

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, letto il ricorso presentato a mezzo posta certificata in data 30.01.2023 dalla società TARANTO,
inerente alla asserita irregolarità della gara TARANTO – GELBISON del 29.01.2023; acquisito supplemento di referto dell’Arbitro sulle circostanze richieste; letta la memoria redatta nell’interesse della Società GELBISON depositata in data 6.02.2023 e i relativi allegati;
vista la memoria di replica depositata nell’interesse della società TARANTO;

OSSERVA QUANTO SEGUE

La Società TARANTO ha presentato il ricorso in oggetto chiedendo la mancata omologazione del risultato determinato sul campo e la conseguente sconfitta a tavolino per 0-3 della Società GELBISON nella gara in oggetto, a causa della asserita irregolare posizione di un tesserato della Società ospitata in relazione alla mancata rituale identificazione dello stesso. […] Questo Giudice ha chiesto un supplemento di referto all’Arbitro della gara, relativamente alla identificazione del tesserato in questione e alla conoscenza personale del medesimo da parte del Direttore di gara. È stato conseguentemente acquisito il supplemento di cui sopra.
La società GELBISON ha depositato memoria deducendo in rito la inammissibilità o improcedibilità del ricorso per il mancato rituale deposito del preannuncio di reclamo e per l’omessa notifica dello stesso. Nel merito ha dedotto la infondatezza del ricorso per i seguenti motivi: la sufficienza dei documenti presentati; la certezza di identità del tesserato in questione; la conoscibilità dello stesso per la sua notorietà, derivante dalla sua carriera professionale; la mancata violazione dell’articolo 71 delle NOIF; l’intervenuta autorizzazione da parte dell’arbitro alla partecipazione alla gara; l’applicazione delle regole previste dal Regolamento Del Gioco del Calcio, in particolare della regola numero tre, in conformità alle previsioni della guida pratica e della casistica ivi prevista. Deduceva, in via gradata, che, anche ove si dovesse ritenere integrata una mera irregolarità formale nella identificazione del calciatore, l’articolo 10, comma 8, CGS dispone espressamente che la mancata regolare identificazione di un calciatore non comporta la sconfitta della società interessata qualora l’identità del calciatore stessa sia confermata in giudizio.
Ha concluso, quindi, per la declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso e, in via gradata, per il rigetto nel merito.
La Società TARANTO, con memoria di replica ha contestato la fondatezza di quanto dedotto dalla società resistente, assumendo la ritualità nel ricorso presentato ed insistendo sulla irregolare identificazione del calciatore e sulla consequenziale sua posizione irregolare, con l’applicazione della sanzione della sconfitta a tavolino.

Questo Giudice, quanto alle questioni procedurali sollevate dalla resistente, ritiene che non sussista alcuna violazione delle regole di rito e che, conseguentemente, non ricorra alcun profilo di inammissibilità o di improcedibilità. […]

Per questi motivi

Il Giudice Sportivo, respinge per quanto di ragione il ricorso come sopra proposto dalla società TARANTO e conseguentemente omologa il risultato della gara del 29.01.2023 TARANTO GELBISON 0-0.

Accertata la responsabilità della Società GELBISON in merito alla modalità di identificazione del suo tesserato, commina a suo carico l’ammenda di euro 1000.Ufficio Stampa e Comunicazione Taranto Football Club 1927

Taranto Football Club 1927

Ufficio Stampa