GIUDICE SPORTIVO XV GIORNATA

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, FIDELIS ANDRIA, PESCARA, POTENZA E TARANTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al  omportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

AMMENDA
€ 3000 TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’aver fatto esplodere, cinque minuti prima del fischio di inizio della partita, quattordici petardi di notevole potenza nel proprio Settore;
2. nell’avere lanciato e fatto esplodere nel recinto di gioco, cinque minuti prima del fischio di inizio della partita, tre petardi di notevole potenza;
3. nell’avere lanciato e fatto esplodere nel recinto di gioco, al 26° minuto del primo tempo, un petardo di elevata potenza che esplodeva nei pressi della bandierina del calcio d’angolo prossima al Settore Ospiti, danneggiando il manto in erba sintetica (come da fotografie allegate);
4. nell’avere lanciato e fatto esplodere, al 7° minuto del secondo tempo, un petardo di notevole potenza nel Settore Tribuna, occupato dai tifosi dell’Avellino, senza colpire alcuna persona.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la loro gravità, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che, ad eccezione dei danni provocati al terreno di gioco, non si sono verificate ulteriori conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica allegata, obbligo risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

CAPUANO EZIO (TARANTO)
A) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto protestava reiteratamente per dissentire nei confronti del loro operato;
B) per essersi trattenuto all’interno del tunnel che conduce agli spogliatoi dopo il provvedimento di espulsione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S. e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento referto arbitrale, r. proc. fed)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ROMANO ANTONIO (TARANTO)
A) una giornata di squalifica effettiva per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti della Quaterna Arbitrale, pronunciando frasi offensive e irrispettose nei loro confronti per contestarne il loro operato;
B) una giornata di squalifica effettiva per recidività in ammonizione (V INFR). Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ANTONINI LUI MATIAS (TARANTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

DIABY ABOUBAKAR (TARANTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

LA MONICA GIUSEPPE (TARANTO)Ufficio Stampa e Comunicazione Taranto Football Club 1927

Taranto Football Club 1927

Ufficio Stampa