GIUDICE SPORTIVO XXIX GIORNATA

AMMENDE

€ 800 TARANTO per avere una persona non identificata, ma riferibile alla Società in quanto indossava indumenti con il logo della stessa, fatto accesso nella zona antistante gli spogliatoi, nonostante non fosse inserita in distinta e, avvicinandosi all’Arbitro, per avere proferito parole irriguardose nei suoi confronti per dissentire sul suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (referto arbitrale).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 MARZO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA

EVANGELISTI LUCA (TARANTO)
A) per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e proferiva una frase offensiva nei suoi confronti;

B) al termine della gara, rientrava sul terreno di gioco e si avvicinava all’Arbitro con fare minaccioso e gli mostrava, a pochi centimetri dal viso, un telefonino che ritraeva l’immagine di un’azione di gioco, contestava il suo operato e pronunciava frasi irriguardose e offensive nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 MARZO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA

MARINACCI VINCENZO (TARANTO)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, entrava sul terreno di gioco e si avvicinava all’Arbitro con fare minaccioso mostrandogli, a pochi centimetri dal viso, un telefonino che ritraeva l’immagine di un’azione di gioco, contestava il suo operato e pronunciava frasi irriguardose nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CAPUANO EZIO (TARANTO)
per aver, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto nello spazio antistante gli spogliatoi, inveiva nei loro confronti proferendo frasi irrispettose ed offensive per dissentire sul loro operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAPUANO EZIO (TARANTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MAZZA LEONARDO (TARANTO)

AMMONIZIONE (XI INFR)

FERRARA ANTONIO (TARANTO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

EVANGELISTI NICOLO’ (TARANTO)Ufficio Stampa e Comunicazione Taranto Football Club 1927

Taranto Football Club 1927

Ufficio Stampa